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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Lazio 20/09/2016, n. 540
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Deliberaz. G.R. Lazio 20/09/2016, n. 540
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio; VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6R e successive modificazioni ed integrazioni riguardante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale"; VISTO il Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"; VISTO l'art. 1 comma 31 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22R che ha introdotto nell'ordinamento Regionale le modalità di redazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art. 58 comma 1 della Legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTA legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio (2016-2018)", ed, in particolare, l'art. 28, comma 1, lettera a); VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, recante "legge di stabilità 2016"; VISTA la deliberazione programmatica della Giunta regionale 27 maggio 2014, n. 306, con la quale è stata approvata una prima segmentazione del patrimonio immobiliare regionale che prevede le possibili forme di valorizzazione dello stesso in relazione alle proprie specifiche caratteristiche; VISTE la Delib.G.R. 31 dicembre 2015, n. 781 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili regionali - "Libro 10" e la successiva Delib.G.R. 4 agosto 201 |
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Allegato - Documento di indirizzo - Linee guida per l'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1, 2, 3, 4, 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016Sostituzione delle "Linee guida per la definizione dei criteri e modalità di concessione o locazione a canoni ricognitori dei beni immobili di proprietà della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e s.m.i. e dell'articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e s.m.i." approvate con la Delib.G.R. n. 426 del 2 dicembre 2013R e con la Delib.G.R. n. 96 del 4 marzo 2014R Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione 1. I beni immobili del demanio regionale di cui al comma 1 lett. re g) i) e comma 2 dell'art. 517 del Reg. reg. 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i., nonché i beni immobili del patrimonio indisponibile regionale di cui ai comma 1 lett. c) e comma 2 dell'art. 518 del Reg. reg. 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i. possono essere attribuiti mediante atti di concessione a canone ricognitorio, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e s.m.i., per usi non residenziali. 2. Possono altresì essere attribuiti mediante contratti di locazione a canone ricognitorio, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 17 febbraio 2005 e s.m.i i beni immobili del patrimonio disponibile regionale di cui ai comma 3 dell'art. 518 del Reg. reg. 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i.; 3. Ai sensi dell'art. 19, comma 4) della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, la disciplina che regola i contratti di locazione o gli atti di concessione a canone ricognitorio, può applicarsi alle aziende agricole. 4. Ferma restando l'applicazione delle procedure di natura concorrenziale per specifici progetti di valorizzazione, autorizzati dalla Giunta regionale, i beni immobili inseriti annualmente nell'elenco di cui all'art. 1, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 commi da 31) a 35), possono essere resi disponibili per la locazione e/o concessione a terzi a canone ricognitorio previa approvazione da parte della Giunta regionale. Articolo 2 - Ambito soggettivo di applicazione 1. La concessione o la locazione, a canone ricognitorio, di beni demaniali o del patrimonio indisponibile o disponibile della Regione, può essere richiesta dai seguenti soggetti giuridici pubblici o privati, non aventi finalità lucrative, riconosciuti come persone giuridiche e non: a. I Comuni, gli Enti territoriali di area vasta, per finalità statutarie, istituzionali o di pubblico servizio; b. Le società partecipate dalla Regione, le Aziende Sanitarie Locali, le Agenzie e gli enti pubblici dipendenti dalla Regione; c. Le Associazioni di promozione sociale, le Fondazioni, le Associazioni e le cooperative sociali che perseguono in ambito nazionale e/o regionale consolidate e documentate attività interesse pubblico nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, della cultura, dell'arte e dell'ambiente; d. I Comitati e le associazioni di cittadini e di quartiere, che svolgono consolidate e documentate attività di assistenza, di inserimento sociale e recupero da situazioni di disagio e emarginazione ovvero di promozione, tutela e sviluppo del territorio, anche di rilevanza locale; e. Gli enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti dalla Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione per luoghi adibiti al culto, compresi gli oratori; f. Le federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e le associazioni sportive di tipo dilettantistico riconosciute e non dai medesimi Enti, che svolgono consolidate e documentate attività nell'ambito sportivo; g. Gli organismi internazionali incaricati di missioni speciali in campo umanitario e sanitario; h. Gli enti pubblici non territoriali, non rientranti nelle fattispecie precedenti. 2. Ai sensi delle precedenti lett. re c); d); f) per comprovare lo svolgimento di "consolidate e documentate attività " nell'ambito di interesse è condizione sufficiente che, al momento della richiesta l'Associazione risulti iscritta negli appositi elenchi o albi istituti in ambito regionale o nazionale, ove esistenti. 3. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del canone ricognitorio, solo qualora i beni richiesti in concessione o locazione, siano utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie e con esclusione di attività che possano configurarsi come attività commerciali. 4. Negli atti di concessione e nei contratti di locazione a canone ricognitorio, è indicato l'obbligo di utilizzare o di valorizzare i beni conferiti per le finalità di cui al comma 3); con espresso divieto |
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