Sent. C. Giustizia UE 02/06/2016, n. C-418/14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP14679

Sent. C. Giustizia UE 02/06/2016, n. C-418/14

3059284 3059284
Rinvio pregiudiziale - Accise - Direttiva 2003/96/CE - Aliquote di accisa differenziate per i carburanti per motori e i combustibili per riscaldamento - Presupposto per l’applicazione dell’aliquota per combustibili per riscaldamento - Deposito di un elenco riepilogativo mensile delle dichiarazioni secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento - Applicazione dell’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori in caso di mancato deposito di tale elenco riepilogativo - Principio di proporzionalità.

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che:
- essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale i venditori di combustibile per riscaldamento sono obbligati a presentare, entro un termine stabilito, un elenco riepilogativo mensile delle dichiarazioni degli acquirenti secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento, e
- essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale, in mancanza della presentazione di un tale elenco entro il termine stabilito, al combustibile per riscaldamento venduto è applicata l’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori, sebbene sia stato accertato che è indubbia la destinazione di tale prodotto a fini di riscaldamento.

Dalla redazione