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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 01/08/2016, n. 48
L. R. Toscana 01/08/2016, n. 48
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 R (Legge quadro sulle aree protette); Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 R (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 R (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della le |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) |
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Art. 2 - Modifiche al preambolo della l.r. 30/20151. Al punto 7 del preambolo della l.r. 30/2015 R, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d bis) riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, in attuazione del riassetto delle competenze di |
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Art. 4 - Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/20151. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 30/2015 R è sostituita dalla seguente: “c) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette |
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Art. 5 - Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/20151. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 30/2015 R è sostituita dalla seguente: “a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concerta zione di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni |
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Art. 6 - Osservatorio toscano per la biodiversità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 30/20151. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 30/2015 R le parole: “nel PAER” sono |
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Art. 7 - Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/20151. L’articolo 12 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 12 - Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano 1. Gli strumenti della programmazione regionale determinano le finalità e gli obiettivi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo ed, in particolare, definiscono: a) le strategie e finalità per la gestione del sistema integrato delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità, nonché per il riconoscimento e la valorizzazione della geodiversità, garantendone il coordinamento e l’integrazione; b) la strategia regionale per la biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità, nonché le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l’attuazione degli stessi; c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all’attuazione delle strategie di cui alle lettere a) e b). 2. Ai fini del comma 1, gli strumenti della programmazione regionale individuano in particolare: a) i criteri per la verifica della coerenza ambientale delle proposte per l’istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, anche con riferimento alle previsioni degli atti di pianificazione regionali, ed i termini entro i quali devono essere istituite le nuove aree protette proposte |
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Art. 8 - Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 30/20151. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 30/2015 R &egrav |
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Art. 9 - Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/20151. L’articolo 14 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 14 - Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all’articolo 12 e individua, nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità; esercita, altresì, le funzioni per l’attuazione coordinata della presente legge. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare: |
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Art. 10 - Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/20151. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 30/2015 R è sostituita dalla seguente: “d |
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Art. 11 - Funzioni delle province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/20151. L’articolo 16 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 16 - Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette |
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Art. 12 - Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 30/20151. L’articolo 17 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 17 - Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette 1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio, possono proporre direttamente alla Regione, oppure d’intesa con la provincia o con la città metropolitana, i territori da individuare per l’istituzione di nuove |
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Art. 13 - Legge istitutiva del parco regionale. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/20151. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 30/2015 R, è |
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Art. 15 - Comunità del parco. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/20151. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 30/2015 R dopo le parole: “per il tramite degli enti rappresentati,” sono aggiun |
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Art. 16 - Piano integrato per il parco. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/20151. Il comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “3. La sezione di cui al comma 2: |
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Art. 18 - Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 30/20151. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “1. Ne |
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Art. 19 - Entrate dell’ente parco. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 30/20151. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 del la l.r. 30/2015 R le parole: “del PAER” sono sostituite dal le seguenti: “degli strumenti della programmazione regionale”. 2. Dopo la lettera b) del |
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Art. 20 - Forme di collaborazione fra enti parco. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 30/20151. Il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: |
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Art. 21 - Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/20151. Il comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: |
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Art. 23 - Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 30/20151. L’articolo 46 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 46 - Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali 1. |
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Art. 25 - Regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 30/2015 |
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Art. 27 - Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali. Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 30/20151. L’articolo 52 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 52 - Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle |
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Art. 30 - Sorveglianza sulle aree naturali protette. Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 30/20151. L'articolo 56 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 56 - Sorveglianza sulle aree naturali protette 1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli ill |
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Art. 31 - Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali. Sostituzione dell’articolo 57 della l.r. 30/20151. L’articolo 57 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 57 - Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali 1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del t |
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Art. 32 - Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 30/20151. Il comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “1. La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le att |
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Art. 34 - Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Sostituzione dell’articolo 60 della l.r. 30/20151. L’articolo 60 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: |
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Art. 36 - Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell’offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 30/20151. Alla fine della rubrica dell’articolo 62 della l.r. 30/2015 R sono aggiunte le seguenti parole: “– Atlante dei servizi”. |
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Art. 37 - Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 30/20151. Al comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 30/2015 R, dopo le parole: “norme contenute” sono aggiunte le seguenti: “nella presente legge,&r |
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Art. 39 - Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 30/20151. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 30/2015 R sono aggiunte le seguenti parole: “, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;”. 2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 30/2015 R sono aggiunte le seguenti parole: “, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;”. |
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Art. 40 - Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 30/20151. L’articolo 68 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 68 - Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biod |
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Art. 41 - Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all’articolo 69 della l.r. 30/20151. Al comma 1 dell’articolo 69 della l.r. 30/2015 R le parole: “Le funzioni attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g),” sono sostituite dalle seguenti: “Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c-bis) e c-ter) e quelle attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b),”. 2. Il comma 2 dell’ |
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Art. 42 - Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell’articolo 70 della l.r. 30/20151. L'articolo 70 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 70 - Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità |
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Art. 43 - Coordinamento del sistema regionale della biodiversità. Modifiche all’articolo 71 della l.r. 30/20151. La rubrica dell’articolo 71 della l.r. 30/2015 R |
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Art. 44 - Poteri sostitutivi. Sostituzione dell’articolo 72 della l.r. 30/20151. L’articolo 72 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: |
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Art. 48 - Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000. Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 30/20151. L'articolo 77 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 77 - Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti: |
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Art. 49 - Forme di tutela della fauna. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 30/20151. Al comma 1 dell’articolo 79 della l.r. 30/2015 R le parole: “negli allegati B e” sono sostituite dalle seguenti: “nell’allegato”. 2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 30/2015 R la parola: “Per” è sostituita dalle seguenti: “Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11 del d.p.r. 357/1997, per”. 3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 79 della l.r. |
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Art. 50 - Forme di tutela della flora. Modifiche all’articolo 80 della l.r. 30/20151. Al comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 30/2015 R le parole: “negli allegati B e” sono sostituite dalle seguenti: “nell’allegato”. |
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Art. 54 - Ulteriori misure di conservazione. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 30/20151. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 84 della l.r. 30/2015 R le parole: “del PAER, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riprod |
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Art. 56 - Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 30/20151. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 87 della l.r. 30/2015 R è sostituita dalla seguente: |
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Art. 57 - Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Sostituzione dell’articolo 88 della l.r. 30/20151. L’articolo 88 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 88 - Valutazione di incidenza di interventi e progetti 1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 2. L’ente competente all’approvazione di progetti o interventi, ubicati all’esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell’eventuale attivazione delle procedure di va |
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Art. 59 - Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo. Sostituzione dell’articolo 92 della l.r. 30/20151. L'articolo 92 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: |
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Art. 61 - Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 94 della l.r. 30/20151. Il comma 7 dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “7. Chiunque violi i divieti di cui al all’articol |
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Art. 63 - Servizio volontario di vigilanza ambientale. Sostituzione dell’articolo 101 della l.r. 30/20151. L'articolo 101 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 101 - Servizio volontario di vigilanz |
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Art. 64 - Funzioni della Regione. Sostituzione dell’articolo 102 della l.r. 30/20151. L’articolo 102 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 102 - Funzioni della Regione 1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV: a) organizza corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanzia |
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Art. 65 - Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Sostituzione dell’articolo 103 della l.r. 30/20151. L’articolo 103 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 103 - Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale 1. La Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la città metropolitana per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della l.r. 22/2015, i comuni e le unioni di comuni, di |
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Art. 66 - Compiti dei soggetti organizzatori. Inserimento dell’articolo 103 bis nella l.r. 30/20151. Dopo l'articolo 103 della l.r. 30/2015 R è inserito il seguente: “Art. 103 bis - Compiti dei soggetti organizzatori |
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Art. 67 - Requisiti per la nomina a GAV. Sostituzione dell’articolo 104 della l.r. 30/20151. L'articolo 104 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 104 - Requisiti per la nomina a GAV |
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Art. 68 - Compiti e doveri delle GAV. Sostituzione dell’articolo 105 della l.r. 30/20151. L'articolo 105 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 105 - Compiti e doveri delle GAV 1. Le GAV operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell’ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell'ordinamento regionale che attengono alle predette materie. In particolare le GAV svolgono compiti di: a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 e al sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5; b) vigilanza, mediante l’accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e d |
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Art. 69 - Sospensione e revoca della nomina a GAV. Sostituzione dell’articolo 106 della l.r. 30/20151. L’articolo 106 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 106 - Sospensione e revoca della nomina a GAV |
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Art. 72 - Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione. Sostituzione dell’articolo 110 della l.r. 30/20151. L'articolo 110 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 110 - Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, program |
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Art. 74 - Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali e delle province. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco. Modifiche all’articolo 112 della l.r. 30/20151. La rubrica dell’articolo 112 della l.r. 30/2015 R è sostituita dalla seguente: “Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi concernenti le aree protet |
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Art. 75 - Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della l.r. 49/1995. Sostituzione dell’articolo 113 della l.r. 30/20151. L'articolo 113 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 113 - Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della l.r. 49/1995 1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco regionali in |
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Art. 77 - Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale. Modifiche all’articolo 116 della l.r. 30/20151. Il comma 1 dell’articolo 116 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: |
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Art. 80 - Disposizioni transitorie. Sostituzione dell’articolo 121 della l.r. 30/20151. L'articolo 121 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 1 |
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Art. 81 - Oneri istruttori. Sostituzione dell’articolo 123 della l.r. 30/20151. L’articolo 123 della l.r. 30/2015 R è sostituito dal seguente: “Art. 123 - Oneri istruttori 1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi: |
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Art. 82 - Modalità di inoltro dell' istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali. Inserimento dell'articolo 123 bis nella l.r. 30/20151. Dopo l'articolo 123 della l.r. 30/2015 R è inserito il seguente: “Art. 123 bis - Modalità di inoltro dell' istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali |
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Art. 83 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 R (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010): |
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Art. 84 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione |
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