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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Ass.R. Sicilia 29/06/2016, n. 1947/8
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- D. Ass. R. 10/12/2018, n. 2284/1s
- D. Ass. R. 10/10/2017, n. 2292/1s
- D. Ass. R. 07/12/2016, n. 3524/1s
- D. Ass. R. 20/10/2016, n. 3000/1s
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PremessaL’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione; Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti; Visto l’art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione costituenti pubblico servizio; Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 di attuazione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745; Vista la legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, recante “Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti”; Visto l'art. 15 della superiore legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, che, in quanto compatibili, opera un rinvio statico alle disposizioni di cui al superiore art. 16 del D.L. n. 745/1970; Visto l'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1989, n. 8, recante “Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia”; Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, recante “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; Visto il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1999, n. 496, recante “Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore”; Visto l'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante “Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”; Visto, in particolare, il comma 2 del superiore art. 19, che fa salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1 del medesimo art. 19; Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, recante “Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti” emanato in applicazione delle d |
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. In attuazione dell'art. 49, comma 3, della legge re |
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Art. 2 - Classificazione1. Gli impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti secondo le vigenti disposizioni normative possono essere così classificati: a) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale ubicati nelle strade |
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Art. 3 - Modulistica1. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttiv |
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Art. 4 - Posta elettronica certificata (P.E.C.)1. Le istanze e le comunicazioni relative all'applicazione delle disposizione di cui al pr |
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TITOLO II - a) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE STRADALI UBICATI NELLE STRADE URBANE O NELLE STRADE EXTRAURBANE |
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Art. 6 - Definizione1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, a norma dell'art. 3 della |
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Art. 7 - Ubicazione1. Gli impianti di cui al presente titolo possono essere ubicati nelle strade urbane o nel |
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Art. 9 - Obblighi1. Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione, nonché la ristrutturazione totale degli impianti esistenti debbono prevedere, oltre le benzine ed i gasoli per autotrazione, le seguenti infrastrutture: a) punto di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 KW e pari o inferiore a 50 KW; b) rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service |
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Art. 10 - Impianto mono prodotto1. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto |
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Art. 11-bis1. I titolari di concessioni o autorizzazioni di impianti di distribuzione di carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e ch |
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Art. 12 - Modifiche dell'impianto1. Per modifica dell'impianto si intende qualunque intervento non finalizzato all'aumento della capacità complessiva dell'impianto e non compreso negli altri articoli del presente titolo, così come specificato di seguito: a) installazione o aumento del numero di apparecchiature self-service pre-pagamento e/o post |
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Art. 13 - Apparecchiature self-service1. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il numero delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti con il sistema self-service |
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Art. 14 - Attività complementare1. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa presentazione della SCIA al comune territorialmente competente, nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prod |
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Art. 15 - Sospensione temporanea dell'attività1. I titolari degli impianti di cui al titolo II possono sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 365 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un bi |
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Art. 16 - Collaudo1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti degli impianti di cui agli articoli 8, 10 e 11 del presente decreto, ad esclusione dell'installazione di apparecchiature self-service, sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta: |
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Art. 17 - Verifica1. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 12 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura degli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio. |
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Art. 18 - Razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale1. Nel territorio regionale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. 2. L'incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale è definita in base ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle a |
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Art. 19 - Deroga per gli impianti di pubblica utilità1. Al fine di assicurare il servizio pubblico, l'Assessorato regionale delle attività produttive può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto |
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TITOLO III - b) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE STRADALI UBICATI NELLA RETE AUTOSTRADALE O NEI RACCORDI AUTOSTRADALI |
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Art. 20 - Definizione1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, a norma dell'art. 3 della |
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Art. 21 - Ubicazione1. Gli impianti di cui al presente titolo possono essere ubicati nella rete autostradale o |
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TITOLO IV - c) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE A USO PRIVATO |
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Art. 23 - Definizione1. Per impianto di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato si intende un autonomo complesso, ubicato a |
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Art. 25 - Potenziamento dell'impianto1. Per potenziamento si intende qualunque intervento finalizzato all'aumento della capacità complessiva dell'impianto, così come specificato di seguito: - aumento del numero dei serbatoi e/o della capacità degli stessi; |
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Art. 26 - Verifica1. Le nuove realizzazioni e i potenziamenti degli impianti di cui agli articoli 24 e 25 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura degli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per |
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TITOLO V - d) CONTENITORI-DISTRIBUTORI MOBILI O RIMOVIBILI DI TIPO OMOLOGATO |
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Art. 27 - Definizione1. Per contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omologato si intende uno o pi� |
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Art. 28 - Nuova autorizzazione1. L’installazione dell’impianto di cui al presente titolo, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente secondo le vigenti disposizioni. Il Comune provvederà anche al trasferimento della titolarità (subingresso) delle autorizzazioni già rilasciate dall’Amministrazione Regionale. |
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Art. 29 - Verifica1. Prima della messa in servizio dell'impianto il richiedente l'autorizzazione dovrà pres |
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TITOLO VI - e) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER NATANTI DA DIPORTO |
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Art. 30 - Definizione1. Per impianti di distribuzione carburanti per natanti da diporto si intende un autonomo |
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Art. 31 - Nuova autorizzazione1. L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni. |
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Art. 32 - Potenziamento dell'impianto1. Per potenziamento si intende qualunque intervento finalizzato all'aumento della capacità complessiva dell'impianto, così come specificato di seguito: - aumento del numero dei serbatoi e/o della ca |
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Art. 33 - Modifiche dell'impianto1. Per modifica dell'impianto si intende qualunque intervento non finalizzato all'aumento della capacità complessiva dell'impianto e non compreso negli altri articoli del presente titolo, così come specificato di seguito: |
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Art. 34 - Collaudo1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti degli impianti di cui agli articoli 31 e 32 del presente decreto sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta: |
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Art. 35 - Verifica1. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 33 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura degli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio. |
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Art. 36 - Avocazione1. Qualora per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, il Comando provinciale dei vig |
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TITOLO VII - f) DEPOSITI COMMERCIALI PER CARBURANTI, COMBUSTIBILI LIQUIDI, OLI LUBRIFICANTI E BITUME |
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Art. 37 - Definizione1. Per depositi commerciali per carburanti, combustibili liquidi, oli lubrificanti e bitum |
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Art. 38 - Nuova autorizzazione1. L'installazione dei depositi di cui al presente titolo è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni. |
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Art. 39 - Potenziamento del deposito1. Gli interventi finalizzati al potenziamento degli impianti che prevedono la variazione, in aumento o in diminuzione, di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio, sono soggetti a pre |
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Art. 40 - Modifiche del deposito1. Gli interventi finalizzati alla modifica dei depositi, non ricompresi nel precedente ar |
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Art. 41 - Collaudo1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti dei depositi di cui agli articoli 38 e 39 del presente decreto sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta: a) da un dipendent |
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Art. 42 - Verifica1. Le modifiche dei depositi di cui all'articolo 40 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura degli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio. |
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Art. 44 - Avocazione1. Relativamente ai depositi avio, qualora per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica |
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TITOLO VIII - g) DEPOSITI GPL IN SERBATOI FISSI |
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Art. 45 - Definizione1. Per depositi GPL in serbatoi fissi si intende un complesso costituito da uno o più ser |
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Art. 46 - Nuova autorizzazione1. L'installazione dei depositi di cui al presente titolo è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni. |
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Art. 47 - Potenziamento del deposito1. Gli interventi finalizzati al potenziamento dei depositi che prevedono la variazione, in aumento o in diminuzione, di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio, sono soggetti a prev |
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Art. 48 - Modifiche del deposito1. Gli interventi finalizzati alla modifica dei depositi, non ricompresi nel precedente ar |
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Art. 49 - Collaudo1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti dei depositi di cui agli articoli 46 e 47 del presente decreto sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta: |
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Art. 50 - Verifica1. Le modifiche del deposito di cui all'articolo 48 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio. |
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TITOLO IX - h) IMPIANTI DI RIEMPIMENTO, TRAVASO E DEPOSITO GPL |
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Art. 51 - Definizione1. Per impianto di riempimento, travaso e deposito GPL si intende un impianto di capacità |
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Art. 52 - Nuova autorizzazione1. L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni. |
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Art. 53 - Potenziamento dell'impianto1. Gli interventi finalizzati al potenziamento degli impianti che prevedono la variazione, in aumento o in diminuzione, di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio, sono soggetti a pre |
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Art. 54 - Modifiche dell'impianto1. Gli interventi finalizzati alla modifica degli impianti, non ricompresi nel precedente |
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Art. 55 - Collaudo1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti degli impianti di cui agli articoli 52 e 53 del presente decreto sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta: |
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Art. 56 - Verifica1. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 54 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio. |
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TITOLO X - i) DEPOSITI GPL IN BOMBOLE |
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Art. 57 - Definizione1. Per depositi GPL in bombole si intende l'insieme delle strutture in grado di immagazzin |
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Art. 58 - Nuova autorizzazione1. L'attivazione di cui al presente titolo è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni. |
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Art. 59 - Potenziamento del deposito1. Per potenziamento si intende qualunque intervento finalizzato all'aumento dello stoccaggio. 2. Gli interve |
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Art. 60 - Collaudo1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti dei depositi di cui agli articoli 58 e 59 del presente decreto sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta: |
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TITOLO XI - l) DISTRIBUZIONE GPL IN BOMBOLE O SERBATOI |
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Art. 61 - Definizione1. Per distribuzione GPL in bombole o serbatoi si intende l'attività di trasporto e vendi |
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Art. 62 - Nuova autorizzazione1. L'attività di cui al presente titolo, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 è soggetta ad autorizzazione |
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Art. 62-bis - Potenziamento1. Gli interventi finalizzati al potenziamento dell’attività di distrib |
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Art. 63 - Requisiti1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di cui al presente titolo devono essere |
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TITOLO XII - m) DEPOSITI INDUSTRIALI PER IL CICLO PRODUTTIVO E AD USO PRIVATO |
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Art. 64 - Definizione1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo, per depositi in |
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Art. 65 - Nuova autorizzazione1. L’installazione del deposito di cui al presente titolo, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente secondo le vigenti disposizioni. Il Comune provvederà anche al trasferimento della titolarità (subingresso), alle locazioni, nonché ai potenziamenti ed alle modifiche delle au |
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Art. 66 - Potenziamento dell'impianto1. Gli interventi finalizzati al potenziamento dei depositi che prevedono la variazione, in aumento o in diminuzione, di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, sono soggetti a preventiva autorizz |
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Art. 67 - Modifiche dell'impianto1. Gli interventi finalizzati alla modifica dei serbatoi, non ricompresi nel precedente ar |
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Art. 68 - Collaudo1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti degli impianti di cui agli articoli 65 e 66 del presente decreto sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta: |
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Art. 69 - Verifica1. Le modifiche dei depositi di cui all'articolo 67 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio. |
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TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 70 - Sportello unico per le attività produttive (SUAP)1. |
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Art. 70-bis - Titolo edilizio |
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Art. 71 - Esenzione1. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, di recepiment |
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Art. 72 - Subingresso1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto possono essere oggetto di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte. |
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Art. 73 - Cessazione di attività1. La cessazione delle attività o della conduzione degli impianti e/o depositi di cui al |
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Art. 74 - Realizzazione degli interventi1. I nuovi impianti o i nuovi depositi di cui al presente decreto devono essere realizzati entro tre anni dalla data di rilascio della concessione o dell'autorizzazione. |
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Art. 75 - Revoche1. È fatto obbligo agli enti che sono utilmente intervenuti nel rilascio degli atti endoprocedimentali previsti dalla vigente normativa per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione di cui al presente decreto, comunicare l'eventuale perdita dei requisiti necessari per il rilascio del parere di competenza. 2. La mancata comunicazione di cui al precedente comma comporterà l'assunzione di responsabilità da parte dell |
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Art. 76 - Sanzioni1. Colui che esercita l'attività dell'impianto o installa il deposito o il contenitore-distributore senza l'autorizzazione di cui agli articoli 8, 24, 28, 31, 38, 46, 52, 58, 62 e 65 del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad € 20.000,00. 2. Colui che attiva il potenziamento dell'impianto o del deposito senza l'autorizzazione di cui agli articoli 11, 25, 32, 39, 47, 53, 59 e 66 del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 ad € 15.000,00. 3. Colui che realizza le modifiche dell'impianto o del deposito in assenza della comunicazione di cui agli |
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Art. 77 - Conversione di diritto1. Le concessioni, ad eccezione di quelle di cui al titolo III del presente decreto, e le autorizzazioni già rilasciate, ancora in corso di validità, sono con |
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Art. 78 - Norme di salvaguardia1. Sono fatte salve le istanze complete della documentazione e dei pareri endoprocedimentali pervenute prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto. |
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Art. 79 - Abrogazione di norme1. Sono abrogati i decreti dell'Assessore regionale per l'industria n. 45 del 12 giugno 20 |
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Art. 80 - Pubblicazione e entrata in vigore1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto del dirigente generale di approvazione della modulistica di cui al precedente articolo 3. |
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