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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sicilia 05/08/1982, n. 97
L.R. Sicilia 05/08/1982, n. 97
L.R. Sicilia 05/08/1982, n. 97
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 03/12/2003, n. 20
- L.R. 17/03/2016, n. 3
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Titolo I - Razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti per autotrazione |
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Articolo 1La distribuzione stradale di carburanti per autotrazione costituisce pubblico servizi |
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Articolo 2L'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di carburante per autotrazione sono soggetti alla "autorizzazione"N2 dell' "Assessorato regionale delle attività produttive"N3, da rilasciare con l'osservanza delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella legge regionale 14 marzo 1973, n. 7 |
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Articolo 3Al fine di assicurare il miglioramento dei servizi di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione e di attuare la ristrutturaz |
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Articolo 5Per la concentrazione degli impianti debbono essere rispettati i seguenti criteri: a) gli impianti da concentrare possono appartenere al medesimo o a diversi concess |
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Articolo 6La nuova "autorizzazione"N2 o autorizzazione al potenziamento o alle modifiche, l'autorizzazione al trasferimento ed alla co |
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Articolo 7L'Assessore regionale per l'industria, in deroga al criterio del mantenimento della c |
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Articolo 8Il numero delle apparecchiature automatiche per la erogazione di carburante con il sistema " self service " a prepagamento non può eccedere il 5 per cento degli impianti esistenti nell'ambit |
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Articolo 9 |
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Articolo 10 |
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Articolo 11Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti debbono approntare proposte di razionalizzazione e ristrutturazione delle proprie reti. Tali proposte: |
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Articolo 12Gli impianti, il cui erogato annuo riferito ad uno degli anni del biennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi inferiore a mc. 150, sono gradualmente eliminati secondo l |
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Articolo 13L'Assessore regionale per l'industria determina annualmente, per ciascuna provincia, |
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Articolo 14La decadenza e la revoca previste dall'art. 16 del decreto legge 26 novembre 1970, n. |
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Articolo 15Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute |
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Titolo II - Criteri per le concessioni relative a depositi di olii minerali e stabilimenti di imbottigliamento del gas di petrolio liquefatto |
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Articolo 17L'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatto in bombole costituisce pubblico servizio ed è soggetto a "autorizzazione"N2 della Regione. |
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Articolo 18L'Assessore regionale per l'industria determina annualmente per ciascuna provincia, a |
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Articolo 19Le domande dirette ad ottenere nuove concessioni per depositi di prodotti petroliferi |
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Titolo III - Criteri per l'installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale |
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Articolo 20Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed allo scopo di assicurare la migliore localizzazione territoriale degli impia |
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Articolo 21L'autorizzazione all'installazione di distributori stradali di carburante per autotrazione può essere rilasciata purché ricorrano |
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Articolo 22L'autorizzazione del comune, prevista dall'art. 12 della legge regionale n. 1 del 197 |
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Titolo IV - Commissione consultiva regionale per la ristrutturazione e la disciplina del settore della distribuzione dei carburanti |
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Articolo 23Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti ed allo scopo di consentire all'Amministrazione regionale di disporre di un organo consultivo per le attività inerenti alla disciplina del sett |
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Articolo 24La Commissione è costituita con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed è composta: a) dall'Assessore regionale per l'industria che la presiede; b) dal direttore regionale dell' "Assessorato regionale delle at |
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Articolo 25I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. |
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Articolo 26Ai componenti della Commissione, agli esperti ed ai tecnici spettano i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, anche in deroga al disposto dell'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, nella misura stabilita dalla Giunta regionale. |
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Titolo V - Fruizione da parte dei pescatori delle isole minori dei contributi sul gasolio previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56 e successive modifiche |
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Articolo 27L'art. 3 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 21, è sostituito dal seguente: "L'erogazione |
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Articolo 28La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicil |
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