Sent. C. Giustizia UE 26/11/2015, n. C-345/14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 26/11/2015, n. C-345/14

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Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Applicazione di una normativa nazionale analoga – Competenza della Corte – Nozione di “accordo avente per oggetto di restringere la concorrenza” – Contratti di locazione commerciale – Centri commerciali – Diritto del locatario di riferimento di opporsi alla locazione da parte del locatore di spazi commerciali a terzi.

1) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che la sola circostanza che un contratto di locazione commerciale di un supermercato situato in un centro commerciale contenga una clausola che accorda al locatario il diritto di opporsi alla locazione da parte del locatore, all’interno del medesimo centro, di spazi commerciali ad altri locatari, non implica che tale contratto abbia per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi di tale disposizione.

2) Possono essere considerati come costitutivi di un accordo avente «per effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, i contratti di locazione commerciale, quali quelli di cui al procedimento principale, di cui si accerti, al termine di un’approfondita analisi del contesto economico e giuridico nel quale questi ultimi si inseriscono, nonché delle peculiarità del mercato di riferimento interessato, che contribuiscono in maniera significativa a un’eventuale compartimentazione di tale mercato. L’importanza del contributo di ciascun contratto a tale compartimentazione dipende, segnatamente, dalla posizione delle parti contraenti su detto mercato e dalla durata di tale contratto.

Dalla redazione