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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 25/05/2016
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- Errata Corrige in G.U. 3.6.2016, n. 128
- Errata Corrige in G.U. 13.6.2016, n. 136
- D.P.C.M. 16/02/2017
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[Premessa]IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; Visto, in particolare, l’art. 1, comma 974, della citata legge n. 208 del 2015, che ha istituito per l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione d |
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Art. 2. - Istituzione e funzionamento del Nucleo1. Ai sensi dell’art. 1, comma 976, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (di seguito Nucleo). 2. Il Nucleo è composto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, e da sei esperti di particolare qualificazione professionale, anche estranei alla pubblica amministrazione, due dei quali designati, rispettivamente, dalla Confe |
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Art. 3. - Individuazione dei progetti1. Sulla base dell’istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel bando allegato al presente decreto, con le relative indicazioni di priorità in base al punteggio ottenuto. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l’ordine di priorità definito ai sensi del comma 1, i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti mede |
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Art. 4. - Finanziabilità degli interventi1. Le convenzioni o gli accordi di programma costituenti il Piano sono finanziati, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza delle risorse finanziarie disponibili per l’esercizio finanziario 2016. 2. Nelle convenzioni e negli accordi di programma sono determinate le modalità per l’erogazione del finanziamento, in coerenza con il quadro economico presentato e con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente art. 3, comma 2. 3. La quota di finanziamento anticipato non superiore al 20% è erogata soltanto in esito alla verifica dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per r |
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Allegato - Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provinciaArt. 1. - Ente banditore La presente procedura di selezione è indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (di seguito Programma). Art. 2. - Oggetto e dotazione finanziaria 1. Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta. 2. Per l’attuazione del Programma è istituito un fondo denominato “Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, di cui all’articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2016. Art. 3. - Soggetti proponenti 1. Sono ammessi a presentare i progetti, entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM e del bando: le città metropolitane, i comuni capoluogo di provincia e la città di Aosta. 2. Ai fini dell’individuazione degli interventi, gli enti di cui al precedente comma 1 favoriscono la più ampia partecipazione all’attuazione dei progetti da parte di altri soggetti pubblici e privati. 3. Le città metropolitane presentano proposte che comprendono progetti specifici per il comune del loro territorio con il maggior numero di abitanti, “sottoscritti dal Sindaco del comune medesimo, e proposte che interessano anche gli altri comuni all’interno del perimetro metropolitano” N2. 4. Gli enti di cui al precedente comma 1 promuovono i progetti in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale regionale e comunitaria e ne assicurano l’integrazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. Art. 4. - Oggetto dei progetti 1. I progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta. 2. Ai fini del presente bando, si considerano periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi. 3. Gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, potranno riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione: |
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