Sent. C. Giustizia UE 06/10/2015, n. C-203/14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP14524

Sent. C. Giustizia UE 06/10/2015, n. C-203/14

2856132 2856132
Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Competenza della Corte – Qualità di organo giurisdizionale dell’organo remittente – Indipendenza – Giurisdizione obbligatoria – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 – Organi responsabili delle procedure di ricorso – Direttiva 2004/18/CE – Articoli 1, paragrafo 8, e 52 – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Nozione di “ente pubblico” – Amministrazioni pubbliche – Inclusione.

1. L’articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «operatore economico» di cui al secondo comma di tale disposizione comprende le amministrazioni pubbliche, che possono pertanto partecipare a gare d’appalto pubbliche, se e nei limiti in cui siano autorizzate a offrire su un mercato taluni servizi dietro corrispettivo.

2. L’articolo 52 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, pur contenendo taluni requisiti relativi alla determinazione delle condizioni di iscrizione degli operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali e per la certificazione, esso non definisce tassativamente le condizioni d’iscrizione di tali operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali o le condizioni della loro ammissione alla certificazione, nonché i diritti e gli obblighi degli enti pubblici al riguardo. In ogni caso, la direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, da un lato, le amministrazioni pubbliche nazionali, autorizzate a offrire i lavori, i prodotti o i servizi oggetto del bando di gara considerato, non possono essere inserite in tali elenchi o non possono beneficiare di tale certificazione, pur se, dall’altro, il diritto a partecipare alla gara d’appalto di cui trattasi è riservato ai soli operatori economici presenti in detti elenchi o in possesso di tale certificazione.
 

Dalla redazione