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Nota Ag. Entrate 27/04/2016, n. 60244

Chiarimenti operativi in merito alle attività connesse alle disposizioni di cui all'articolo l, commi 21 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, nonché alla redazione degli atti di aggiornamento con la procedura Docfa 4.00.3.
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[Premessa]


Con riferimento alle prevision

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1. Componenti immobiliari oggetto di stima catastale

Molti dei quesiti posti afferiscono alla corretta classificazione - tra le "costruzioni", oppure tra i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" - di taluni elementi costituenti specifiche tipologie di unità immobiliari, da cui consegue, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della Legge, l'inclusione, o meno, degli stessi nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale dell'unità immobiliare.

Preliminarmente all'esame delle specifiche fattispecie oggetto delle richieste di chiarimento, appare utile evidenziare, in linea generale, che la nozione di "... opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo ...", con cui la circolare n. 2/E del 2016R ha definito le "costruzioni" - da includere nella stima diretta - è riconducibile, di norma, ad una condizione tecnico-fisica del bene che ordinariamente ne impedisce l'agevole rimozione (anche sotto il profilo della convenienza economica), senza alterare o distruggere il bene stesso o le altre componenti costituenti l'unità immobiliare (ad esempio per poter eventualmente riassemblare e utilizzare tale bene altrove).

Le valutazioni tecniche relative alla corretta classificazione delle diverse componenti costituenti le unità immobiliari possono, pertanto, essere svolte anche sulla base del principio sopra richiamato.


1.1. Centrali idroelettriche

Relativamente alle centrali di produzione di energia idroelettrica viene chiesto, in particolare, se le condotte forzate, così come le altre tubature che convogliano le acque verso le turbine o, in uscita da queste verso le opere di scarico, siano da includere nella stima diretta.

AI riguardo, tenuto conto delle caratteristiche tipologiche e costruttive delle condotte forzate e delle altre tubature connesse alle turbine, nonché della loro funzione nell'ambito del processo produttivo, si ritiene che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, della Legge, nonché di quanto precisato con circolare n. 2/E del 2016R, tali elementi non possano essere annoverati tra le "costruzioni", ma piuttosto tra i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". Ne consegue, quindi, la loro esclusione dalla stima diretta. Non così, invece, per tutte le opere edili eventualmente realizzate lungo il tracciato di tali condotte (opere di fondazione, camminamenti, manufatti di ispezione, ecc.), che, in quanto riconducibili al genere delle "costruzioni", sono da includere nella stima.

Pertanto, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 21, della Legge, per le unità immobiliari destinate a centrali idroelettriche rientrano tra le componenti oggetto di stima catastale, oltre al suolo con le relative sistemazioni e ai fabbricati comprensivi degli elementi di utilità trasversale, anche le opere edili di sbarramento, di presa e di scarico delle acque, i pozzi piezometrici, le gallerie di derivazione e i canali, in quanto classificabili, per le loro caratteristiche tipologico-costruttive, tra le "costruzioni".


1.2 Centrali fotovoltaiche

Relativamente alle centrali di produzione di energia fotovoltaica viene chiesto se i sistemi di ancoraggio dei pannelli s

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2. Dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015

Considerato che dal 1° febbraio 2016, per le dichiarazioni di variazione in argomento, è previsto l'obbligo di utilizzo della nuova versione 4.00.3 della procedura Docfa, è stato chiesto se vi sia necessità di riproporre, con tale procedura, una nuova dichiarazione di variazione, resa ai sensi del menzionato co

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3. Attività di controllo delle rendite proposte

Nell'ambito delle ordinarie attività di controllo delle rendite catastali proposte ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701R, e relative a dichiarazioni di variazione rese in catasto ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della Legge, vengono chiesti chiarimenti in merito alle modalità operative da seguire laddove la rendita catastale in atti dell'unità immobiliare, prima della variazione ex comma 22, sia stata proposta

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4. Attribuzione dei Beni Comuni non censibili

La circolare n. 2/E del 2016R prevede che "... in una particella ove è presente una sola unità immobiliar

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5. Individuazione delle autorimesse e delle cantine

La circolare n. 2/E del 2016R prevede che "... nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno a

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6. Decorrenza dei nuovi criteri di individuazione dell'oggetto di stima diretta di cui all'articolo 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015

Come noto, le disposizioni di cui al menzionato articolo 1, comma 21, della Legge, che hanno ridefinito l'oggetto della stima catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016, come peraltro espressamente previsto nello stesso comma.

La circolare n. 2/E del 2016R ha chiarito che tale disposizione "non si configura come norma di interpretazione autentica dell'articolo 10 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed esplica pertanto i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016 ...", e ha, altresì, precisato che "restano salve le disposizioni previgenti per le stime delle unità immobiliari urbane di cui trattasi, riferibili a date antecedenti al 1° gennaio 2016" .

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate in tema di individuazione dell'oggetto della stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale con particolare riguardo all'individuazione del momento temporale cui riferire detta stima N9 - assume rilevanza lo specifi

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7. Accesso alla stima catastale relativa alla rendita in atti delle unità immobiliari censite nelle categorie di Gruppi D e E

Nell'ambito delle attività connesse alla redazione delle dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della Legge, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle procedure da seguire per prendere visione o acquisire copia della stima catastale, elaborata dall'Ufficio Provinciale - Territorio competente o proposta dalla parte con dichiarazione Docfa, in base alla quale è stata determinata la rendita catastale iscritta in atti per le unità immobiliari in esame.

Al riguardo, si ritiene che le istanze di cui trattasi possano essere inquadrate nell'alveo delle previsioni di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241R, con la precisazione che, essendo le richieste riconducibili all’intestatario catastale, ri

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