Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96 R (Disciplina dell’agriturismo) ed in particolare gli articoli 14 e 15, in base ai quali rispettivamente le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella predetta legge le proprie normative in materia di agriturismo e sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla predetta legge in conformità allo statuto di autonomia ed alle relative norme di attuazione;
Vista la legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 R (Disciplina dell’agriturismo);
Visto il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 234/Pres., recante i criteri e le modalità per l’esercizio dell’attività di agriturismo, in esecuzione dell’articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo) ed in particolare l’allegato A - Logo generale per attività di agriturismo, l’allegato B - Scheda di classificazione delle aziende agrituristiche e l’allegato C, rappresentante il simbolo della classificazione delle aziende agrituristiche;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2013, (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) ed in particolare l’Allegato A - “Definizione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”;