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D. Min. Politiche Agricole, Alim. e Forest. 25/02/2016

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51)
- L. 27/12/2019, n. 160
-
Sent. TAR. Lazio 20/06/2018, n. 6906
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Premessa

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI,
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Vista la direttiva n. 1991/676/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, l'art. 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che disciplina l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva delle «materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;

Visto l'art. 2, paragrafo 2, lettera b), della citata direttiva n. 2008/98/CE, che esclude dal campo di applicazione della direttiva, qualora contemplati da altra normativa comunitaria, i «sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o compostaggio»;

Visto il considerando n. 12 del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, secondo cui «nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione, i processi volti a trasformare sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o in compost devono essere conformi alle norme sanitarie del presente regolamento, nonché alle misure di tutela ambientale di cui alla direttiva 2008/98/C

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TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Finalità e principi generali

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui all'art. 2, commi 1 e 2, al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

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Art. 2. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 112, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

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Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) “consistenza dell'allevamento”: il numero dei capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;

b) “stallatico”: ai sensi dell'art. 3, numero 20) del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;

c) “effluente di allevamento”: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;

d) “liquami”: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato I, tabella 3;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti

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Capo II - Adempimenti dei produttori ed utilizzatori
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Art. 4. - Comunicazione

1. In conformità a quanto previsto all'art. 112, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi i casi di esonero individuati nel presente decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione all'autorità competente della comunicazione di cui al presente articolo e, laddove richiesto, alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica secondo le modalità di cui all'art. 5.

2. La comunicazione è effettuata dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all'utilizzazione agronomica.

3. La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in caso di richiesta dell'autorizzazione unica ambientale, deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazi

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Art. 5. - Piano di utilizzazione agronomica

N6

1. Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, sia in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati, le aziende predispongono un Piano di

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Art. 6. - Documentazione di accompagnamento al trasporto

1. Gli adempimenti per il controllo della movimentazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato destinati ad utilizzazione agronomica, sia in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati, sono disciplinati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, il trasporto

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TITOLO II - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
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Capo I - Criteri generali e divieti
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Art. 7. - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento avviene nel rispetto delle di

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Art. 8. - Divieti di utilizzazione agronomica dei letami

1. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;

b) nei boschi, ad esclusione degli eff

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Art. 9. - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami

1. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti all'art. 8, comma 1, lettere a), b), e) e f), è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari situazioni locali o in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento disponibili;

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Capo II - Trattamento e stoccaggio
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Art. 10. - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

1. Il trattamento e le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi, nonché alla protezione dell'ambiente.

2. Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei p

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Art. 11. - Stoccaggio e accumulo dei letami

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo, ovvero delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo ovvero delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. La superficie della platea di stoccaggio dei letami deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato e viene determinata facendo riferimento ai valori indicativi della tabella 1 dell'Alle

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Art. 12. - Stoccaggio dei liquami

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento.

2. Le norme riguardanti lo stoccaggio dei liquami devono prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

3. Il fondo e le pareti dei contenitori dei liquami devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

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Capo III - Modalità di distribuzione e dosi di applicazione
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Art. 13. - Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

1. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento assicurano:

a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel s

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Art. 14. - Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento

1. Nelle zone non vulnerabili da nitrati, la quantità di azoto al campo di origine zootecnica apportato da effluenti di allevamento, da soli o in miscela con il digestato agrozootecnico e agroindustriale prodotto con effluenti

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TITOLO III - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE
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Capo I - Criteri generali e divieti
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Art. 15. - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle stesse, ai fini dello svolgimento di un ruolo utile per le colture ed avviene nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, applicabili anche alle acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 3, comma 1, lettera m).

2. Ai fini di cui al comma 1, non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica in qualità di acque reflue:

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Art. 16. - Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue

1. Alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per i liquami all'art. 9.

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Capo II - Trattamento e stoccaggio
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Art. 17. - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue

1. Il trattamento, ed in particolare le modalità di stoccaggio, delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono finalizzati tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse, nonché alla protezione dell'

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Art. 18. - Stoccaggio delle acque reflue

1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criter

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Capo III - Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione
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Art. 19. - Tecniche di distribuzione delle acque reflue

1. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue rispettano i criteri stabiliti all'art. 13 del presente decreto per la distribuzione degl

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Art. 20. - Dosi di applicazione

1. Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 4, e le epoche

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TITOLO IV - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 21. - Criteri generali

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente Titolo disciplina:

a) le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato prodotto da impianti a

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Art. 22. - Produzione del digestato

N1

1. Ai fini di cui al presente decreto, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

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Art. 23. - Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica

1. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:

a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per

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Art. 24. - Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto

1. Ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente decreto è un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati seconda la normativa vigente, alime

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Art. 25. - Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato

1. Le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute a presentare all'autorità competente la comunicazione di cui all'art. 4 del presente decreto, secondo le modalità ivi indicate, rispettando le previsioni di cui all'art. 4, del presente decreto. La comunicazione, fermo restando quanto previsto dall'Allegato IV al presente decreto, deve contenere anche i seguenti elementi:

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Capo II - Utilizzazione agronomica del digestato
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Art. 26. - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di

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Capo III - Utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico
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Art. 27. - Produzione del digestato agrozootecnico

1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad utilizzazione agronomica sono au

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Art. 28. - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili o d

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Capo IV - Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale
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Art. 29. - Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

N1

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui all'art. 22, comma 1, lettere d), e), f) e g), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:

a) provengano dalle attivit�

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Art. 30. - Produzione del digestato agroindustriale

1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale di cui all'art. 22, comma 3, destinat

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Art. 31. - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento,

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Capo IV-bis - Utilizzazione agronomica del digestato equiparato

N3

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Capo V - Disposizioni comuni
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Art. 32. - Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui all'art. 22, comma 1, vengono effettuate secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna mat

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Art. 33. - Modalità di trattamento del digestato

1. Ai fini di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:

a) “disidratazione”: il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;

b) “sedimentazione”: l'operazione di separazione delle

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Art. 34. - Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato

1. Le tecniche di distribuzione del digestato rispettano i requisiti stabiliti all'art. 13

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TITOLO V - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI
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Art. 35. - Disposizioni generali

1. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del presente decreto, nonché l'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'Allegato 7 alla Parte Terza del

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Art. 36. - Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è vietato almeno entro:

- 5 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

- 25 m. di distan

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Art. 37. - Divieti di utilizzazione dei liquami

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), nonché del digestato è vietato almeno entro:

a) 10 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

b) 30 m. di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), e) e f), e al

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Art. 38. - Caratteristiche dello stoccaggio

1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami, liquami e digestato si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5, all'art. 11, commi 1, 2, 3, e 4, all'art. 12, commi 3, 4, 5, 6 e 10, e all'art. 32.

2. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

3. Lo stoccaggio dei l

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Art. 39. - Accumulo temporaneo di letami

1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e), è ammesso ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica o su quelli attigui. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze

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Art. 40. - Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e del digestato di cui al presente decreto, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

a) 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto di cui le Regioni possono disporre l'applicazione anche nei mesi invernali in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 per cento sul secco di cui non oltre il 20 per cento in forma di azoto ammoniacale;

b) 90 giorni per i letami ad eccezione del letame bovino, ovicaprino e di equidi per il quale le Regioni possono disporre l'applicazione anche nei mesi invernali, ad eccezione del periodo 15 dicembre - 15 gennaio, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;

c) 90 giorni per i materiali assimilati al letame ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore la 65 per cento per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni;

d) per il liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:

1) 90 giorni nei terreni con prati, ivi compresi i medicai, cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per

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Art. 41. - Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei Programmi d'azione, definiscono politiche per la gestione degli effluenti di allevamento basate su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, in conformità alle modalità di gestione di cui all'Allegato III, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali.

2. In particolari contesti territoriali caratterizzati da corpi idrici ad elevata vulnerabilit

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Art. 42. - Controlli

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate dalle regioni, ai sensi dell'Allegato 7, parte A I alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome, sulla base di un programma di monitoraggio, effettuano i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le regioni e le province autonome sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizzano

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Art. 43. - Formazione e informazione degli agricoltori

1. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle disposizioni di cui al presente decreto, individuano ai sensi dell'art. 92, comma 8, lettera b), del

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Art. 44. - Comunicazioni

1. Le regioni e le province autonome trasmettono informazioni sullo stato di attuazione de

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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 45. - Abrogazione

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006, pubblic

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Art. 46. - Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, è vietata l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali. Tale condizione non

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Allegato I - Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale

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Allegato II - Misure da prevedere nei Piani di Sviluppo Rurale, ai sensi del Regolamento (CE) 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

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Allegato III - Strategie di gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura/ambiente

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Allegato IV - Contenuti della comunicazione e della comunicazione semplificata

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Allegato V - Contenuti del Piano di utilizzazione agronomica e semplificato

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Allegato VI - Modalità di utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui d. lgs. 75/2010 nelle zone vulnerabili da nitrati

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Allegato VII - Prevenzione dell'inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla percolazione nei sistemi di irrigazione

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Allegato VIII - Verifica dell’efficacia dei programmi di azione

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Allegato IX - Caratteristiche dei digestati disciplinati dal presente decreto e condizioni per il loro utilizzo

N5

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Allegato X - Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)

Parte di provvedimento in formato grafico

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