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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Capo IV-bis - Utilizzazione agronomica del digestato equiparato
Art. 31-bis. - Condizioni di equiparabilità
1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:
a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;
b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;
e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.
Art. 31-ter. - Modalità di utilizzo
1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.
2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.
Art. 31-quater. - Controlli
1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.”
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