La questione controversa oggetto di esame concerne la legittimità del provvedimento di esclusione disposto nei confronti dell’Impresa Mantelli Estero Costruzioni S.p.A per le ragioni rappresentate in fatto.
Vale premettere al riguardo che si è consolidato, nel tempo, un orientamento giurisprudenziale meno rigoroso di quello fondato sulla assoluta immodificabilità soggettiva, in corso di gara, dei soggetti partecipanti. Pertanto, le opposte e comprensibili esigenze di rispetto della par condicio e della serietà dei soggetti ammessi alla gara, hanno portato ad una soluzione confermata in sede legislativa dallo stesso Codice dei contratti pubblici.
Pertanto, può affermarsi che allo stato non vige più un principio assoluto di immodificabilità soggettiva dei concorrenti, in quanto è ammesso il subentro di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società, sempre che la cessione dell'azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l'idoneità soggettiva del subentrante (cfr. ex plurimis Consiglio Stato, sez. VI, 6 aprile 2006, n. 1873; Consiglio Stato, sez. V, 5/12/2008 n. 6046).
In tal senso depone il testo dell’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006R che, in riconoscimento dell'autonomia or