La questione oggetto del presente esame concerne la legittimità dell’ammissione alla gara de qua della ditta Raguso Antonio, risultata poi aggiudicataria, che, secondo quanto sostenuto dall’istante, avrebbe dovuto essere esclusa in quanto priva di un valido attestato SOA.
Secondo la ditta SO.CO.RE. S.r.l., la Raguso Antonio non avrebbe provveduto al rinnovo dell’Attestato SOA ovvero non si sarebbe sottoposta alla verifica triennale di mantenimento dei requisiti nei termini normativamente prescritti (90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità triennale dell’attestato previsto per il 14.11.2013) ma avrebbe ottenuto, in data 8 gennaio 2014, una nuova attestazione con indicazione di un nuovo direttore tecnico.
Ai fini della risoluzione del caso di specie occorre preliminarmente distinguere due profili: il primo attinente alla verifica della legittimazione a partecipare alla gara ed il secondo attinente alla verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni, in presenza dei quali poteva essere disposta l’aggiudicazione definitiva.
Sotto il primo profilo, è palese che, alla data dell’11 novembre 2013 non era ancora scaduto il termine intermedio triennale di validità dell’attestato SOA fissato al 14 novembre 2013 e che, pertanto, la ditta Raguso fosse legittimata a partecipare alla gara.
Quanto al secondo profilo (in presenza di quali presupposti e condizioni poteva essere disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa Raguso), è necessario chiarire se, come richiesto all’art. 77 del D.P.R. 207/2010