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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 17/12/2008, n. 58
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 17/12/2008, n. 58
Criteri di valutazione dell'offerta - Requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta - Distinzione.1. La Stazione appaltante, nell’individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta. Detta confusione si pone in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale, che pone una chiara distinzione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e criteri oggettivi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Anche se la certificazione di qualità è stata inserita anche tra i requisiti soggettivi di partecipazione, il fatto che la stazione appaltante l’abbia poi ripetuta tra gli elementi dell’offerta cui attribuire punteggio si pone, dunque, in contrasto con il principio sopra richiamato. La richiesta del possesso dell’ " accreditamento regionale del sistema formativo è illegittima in quanto non conforme al principio di non discriminazione sancito dall’art. 2 del Codice. La Stazione appaltante, infatti, non può essere certa che tutte le Regioni abbiano un proprio sistema di accreditamento dei sistemi formativi aziendali e, quand’anche lo fosse, non può comunque inserire una simile previsione in un appalto di valore superiore alla soglia comunitaria, perché rischia di svantaggiare le altre imprese europee il cui Paese d’origine non abbia un analogo sistema. La stessa Corte di Giustizia europea ha specificato che il principio di parità di trattamento vieta non solo le discriminazioni palesi a motivo della cittadinanza, ma qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze (ex multis: Corte di Giustizia, sent. 13.07.1993, causa C-330/91, Commezbank). |
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