La questione sollevata da codesta Associazione istante attiene all’iscrizione presso l'Albo nazionale gestori ambientali che, a norma dell’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006R e s.m. costituisce “requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15 (…)”. Ai sensi del successivo comma 6 della medesima disposizione, tale iscrizione “(…) deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione”.
Si rileva, al riguardo, che l’Allegato A del D.P.R. n. 34/2000R, include nella declaratoria delle categorie di lavorazioni anche tali interventi, ricompresi nella categoria OG 12 (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) relativa alla “esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale”. Categoria che “comprende in vi