La questione controversa sottoposta a questa Autorità con l’istanza di parere in oggetto concerne la proporzionalità della previsione della lex specialis a mente della quale, in sede di indicazione dei requisiti minimi di partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio quinquennale di raccolta rifiuti urbani, si richiede la produzione di almeno due idonee referenze bancarie, rilasciate da istituti di credito, in data non anteriore a mesi due dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, attestanti esplicitamente la capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente ad assumere impegni dell’importo quinquennale messo a base d’asta, pari ad euro 10 milioni, oltre la cauzione prevista dal capitolato speciale d’appalto.
Al riguardo si rileva, in generale, che costituisce principio consolidato quello per cui la stazione appaltante può fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (Cons. Stato n. 230