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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 21/09/2011, n. 162
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 21/09/2011, n. 162
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla S.P.I.M. S.r.l. – Gara per l’affidamento della “gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica, realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti mediante il sistema del finanziamento tramite terzi” - Importo a base d’asta € 5.000.000,00 - S.A.: Comune di Lesina.Come già affermato dall’Autorità con parere 31 gennaio 2008 n. 33, sono da considerare legittimi i requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti che, pur essend |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 4 gennaio 2011 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con la quale la società S.P.I.M. S.r.l. ha chiesto un parere circa la legittimità del bando di gara indetto dal Comune di Lesina per l’affidamento in oggetto, nella parte in cui viene stimato in € 5.000.000,00 il valore del contratto e laddove richiede, come requisito soggettivo di ammissione, il possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2001. In data 19 dicembre 2010, la S.P.I.M.S.r.l. aveva richiesto alla stazione appaltante di modificare il volume di affari medio indicato nel bando per la dimostrazione della capacità economico finanziaria, pari ad € 6.000.000,00, nonché la categoria e classifica richieste ( |
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Ritenuto in dirittoLa questione controversa in esame concerne la contestazione del bando di gara indetto dal Comune di Lesina per l’affidamento in oggetto, in relazione alla somma posta a base di gara e alla richiesta del possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2001. Secondo le argomentazioni esposte dalla stazione appaltante, il valore complessivo dell’affidamento in parola è stato quantificato in € 5.000.000,00 sulla base del comma 1, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163 del 2006R, cioè sulla base del prezzo complessivo pagabile, al netto dell’IVA, per tutti i 25 anni di durata del servizio. L’esponente, invece, ritiene che il computo sia viziato per eccesso poiché l’importo annuo del servizio di illuminazione pubblica andava moltiplicato per soli 4 anni, pari, cioè, alle 48 mensilità riportate nel corpo dell’art. 29, comma 12, lett. b.2, del citato D.Lgs. n. 163 del 2006. Nel caso di specie, le censure mosse dall’istante sono rivolte essenzialmente a contestare, non il calcolo matematico che ha determinato il valore sopra riportato € di 5.000.000,00, bensì il metodo di fondo: ciò significa che occorre stabilire se il canone annuo del servizio andava rapportato all’intera durata del contratto, secondo il primo comma del citato art. 29, oppure se il valore mensile dello stesso canone doveva essere moltiplicato per quarantotto, come prescritto dal successivo comma 12, lett. b.2). In merito, il comma 1, dell’art. 29 del Codice dei contratti dispone che «il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le prescrizioni del bando siano confor |
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