La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità della esclusione disposta nei confronti della società Tre Effeci di Frau Valter & C. per difetto dei requisiti di qualificazione richiesti ovvero per il mancato possesso dell’attestazione SOA nella categoria speciale prevalente 0S30, classifica I, richiesta dal bando.
La ditta istante, in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG11, classifica II sostiene che tale attestazione sia comprensiva delle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30, ai sensi di quanto previsto dall’art. 79 comma 16 D.P.R. n. 207/2010R secondo cui l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
Viene quindi in rilievo la questione interpretativa su cui l’Autorità si è più volte espressa ovvero se la qualificazione nella categoria generale OG11 possa sempre e c