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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 16/12/2010, n. 225
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 16/12/2010, n. 225
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata EL.AN. srl e istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di San Bartolomeo in Galdo - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione della rete fognaria a servizio della “zona Sannico-Carcere Vecchio” e “Lato Valla Rampa Garibaldi”– Importo a base d’asta € 184.056,02 – S.A.: Comune di San Bartolomeo in Galdo.1. L’offerta è una dichiarazione unilaterale, contenente l’impegno negoziale di eseguire la prestazione richiesta dalla lex specialis verso un determinato corrispettivo economico. La sottoscrizione ne costituisce elemento essenziale perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto dell’appalto verso il corrispettivo indicato ne |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 26 agosto 2010 è pervenuta l’istanza di pare, con la quale la società EL.AN. srl ha chiesto l’avviso di questa Autorità in merito alla sua esclusione dalla gara indicata in oggetto. Al fine di meglio comprendere le doglianze rappresentate dall’istante è opportuno ricostruire i fatti salienti della vicenda in esame. Il Comune di San Bartolomeo in Galdo ha bandito una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione della rete fognaria a servizio della “zona Sannico-Carcere Vecchio” e “Lato Valla Rampa Garibaldi”. Hanno presentato offerta diverse imprese tra cui, per quanto qui rileva, la EL.AN. srl, la CO.GE.RI. srl, la Zetaelle srl. Dal verbale di gara n. 1 del 22 giugno 2010 risulta che: - la EL.AN. srl e la CO.GE.RI. srl sono state escluse per aver effettuato il versamento del contributo all’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici con modalità diverse da quelle indicate nel bando e dettate dalla stessa Autorità; - la gara è stata provvisoriamente aggiudicata alla società Zetaelle srl. In data 24 giugno 2010 è pervenuta all’Autorità la nota, con cui la EL.AN. srl ha contestato la predetta esclusione, rappresentando di aver assolto all’onere contributivo mediante pagamento con bollettino di c/c postale. Con nota prot. 45604 del 12 luglio 2010 questa Autorità ha precisato che “la specifica comminatoria di esclusione è riferita non all’erronea modalità di pagamento, bensì per la diversa ip |
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Ritenuto in dirittoE’ controverso l’operato della stazione appaltante relativamente all’aggiudicazione provvisoria a favore della società CO.GE.RI. srl ed all’esclusione della società EL.AN. srl. Sulla prima questione la stazione appaltante chiede l’avviso di questa Autorità, in quanto secondo la Zetaelle srl, seconda classificata, tale provvedimento sarebbe illegittimo, dovendo l’aggiudicataria essere esclusa dalla gara per non aver provato l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità secondo le modalità prescritte dalla lex specialis, a pena di esclusione, in conformità alle istruzioni operative di cui alla deliberazione del 15 febbraio 2010 emanata dall’Autorità in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266R. L’assunto della società non può essere condiviso. Va innanzitutto osservato che la corresponsione del contributo in oggetto è dovuta ai fini dell’ammissione alla gara. Ciò emerge espressamente dall'inciso contenuto nell’art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005, nella parte in cui stabilisce "l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta". L'omesso versamento costituisce quindi causa di esclusione (o di non ammissione) prevista direttamente dalla legge e, come tale, ribadita dall’Autorità nella citata deliberazione, che disciplina nel dettaglio l’ammontare delle contribuzioni, le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo. Di contro la predetta norma non dispone alcun obbligo o onere formale o procedurale a pena di esclusione dei partecipanti alle pubbliche gare circa i tempi e le modalità di prova dell’avvenuto pagamento. Resta, quindi, da chiarire se il versamento effettuato secondo disposizioni diverse da quelle impartite dall'Autorità costituisce anch’esso causa di esclusione oppure rappresenta una mera irregolarità formale della procedura. Sul punto l’Autorità ha già precisato con nota prot. 45604 del 12.7.2010, proprio con riguardo alla gara de qua, che “l’esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto ogni qual volta che si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute all’AVCP, e non un inadempimento di tipo formale”, come è quello che si riscontra nel caso in esame. In tal senso peraltro l’A |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’aggiudicazione provvisoria a f |
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