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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 21/05/2014, n. 110
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 21/05/2014, n. 110
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo n. 163/2006, presentata dalla cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – “Servizi di gestione del call center Inarcassa” importo a base d’asta euro 6.300.000,00 – S.A Inarcassa – Roma.Mancata allegazione documentazione amministrativa relativamente a: volume d’affari; riduzione cauzione provvisoria e certificazione di qualità; dichiarazioni ai sensi dell’art. 38, comma 1, D. Lgs. n. 163/2006 e omessa adeguata sigillatura busta offerta qualitativa. 1. L'osservanza di adempimenti procedimentali rispetto a documenti, richiesti a pena di esclusione e diretti a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione alla g |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 27 novembre 2013 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con cui la Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza per gli Ingeneri ed Architetti Liberi Professionisti ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell’esclusione della Società CALLTEC SCRL dalla gara europea a procedura aperta, indetta dalla INARCASSA per l’affidamento dei servizi di gestione del call center, di importo a base d’asta di euro 6.300.000,00 che risulta essere stata disposta: a) per omessa allegazione da parte della succitata Società della documentazione amministrativa dell’attestazione del volume d’affari specifico (fatture e modelli IVA) sebbene il disciplinare di gara prevedesse, a pena di esclusione, la presentazione di apposita documentazione attestante il volume di affari specifico non inferiore ad euro 900.000 per ciascuna annualità dell’ultimo triennio; b) essendosi la Società avvalsa della riduzione del 50% dell’importo della cauzione, ai sensi dell’articolo 75, comma 7 del decreto legislativo 163 del 2006, senza allegare la certificazione di qualità prevista per l’accesso a tale riduzione; c) per omessa allegazione della documentazione amministrativa relativa l’insussistenza delle cause di esclusione ex articolo 38, comma 1, relativa ai rappresentanti della società GAP; d) della omessa adeguata sigillatura della busta contenente l’offerta qualitativa, in quanto risultata aperta. La Società CALLTEC ha partecipato alla procedura di gara anzidetta ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006R, avendo peraltro dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione in capo alla società GAP a r.l. (società avvalsa). All’istruttoria procedimentale, formalmente avviata da questa Autorità con nota del 12.12.2013, sono pervenute ulteriori precisazioni da parte della società CALLTEC SCRL, con deposito in atti sia della dichiarazione di avvalimento resa dalla Società suddetta, sia della dichiarazione resa dalla società GAP s.r.l. Con riferiment |
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Ritenuto in dirittoLa richiesta di parere, in epigrafe indicata, attiene a profili di legittimità o meno della esclusione della Società CALLTEC dalla procedura di gara in oggetto, secondo i motivi enucleati in fatto. Orbene quanto al motivo di esclusione sub a) preclusivo della partecipazione alla gara della società CALLTEC in ragione dell’omessa allegazione da parte della stessa della documentazione amministrativa dell’attestazione del volume d’affari specifico (fatture e modelli IVA) occorre rilevare che nonostante il disciplinare di gara prevedesse, a pena di esclusione, la presentazione di apposita documentazione attestante il volume di affari specifico non inferiore ad euro 900.000 per ciascuna annualità dell’ultimo triennio, secondo quanto ivi espressamente prescritto (art. 2, lettera e) la Societa Calltec nonché la GAP s.r.l. si sono limitate a dichiarare il possesso del “volume di affari specifico non inferiore ad euro 900.000 per ciascuna annualità per l’ultimo triennio”, senza però - secondo quanto risulta allo stato degli atti – provvedere a comprovare tale dichiarazione con il deposito di apposita documentazione, essendosi difatti limitati alla sola allegazione del “contratto di gestione dell’ultimo triennio di un servizio di call center verso un unico cliente con un numero di potenziali contatti non inferiore a 160.000”. Ebbene, la dimostrazione del volume d’affari richiesto a pena d’esclusione dalla lex specialis, nel caso in esame dichiarato dalla Società ausiliaria (GAP s.r.l.) in esecuzione del contratto di avvalimento in essere con la società CALLTEC, assumendo indubbia funzione di garanzia volta ad assicurare alla S.A. la solidità patrimoniale del potenziale aggiudicatario della gara o del suo partner, rispetto alla prospettazione del potere dovere di quest& |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione dalla gara dell&rsq |
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