Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 06/06/2014, n. 117 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 06/06/2014, n. 117

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla ARTIGIANA COSTRUZIONI di Norelli Geom. Giuseppe – “Procedura aperta di appalto per l’esecuzione dei lavori di completamento della palestra comunale” – Data di pubblicazione del bando: 11.2.2013 – Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 11.3.2013 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 261.677,05 – S.A.: Comune di San Salvatore Telesino (BN).

Segretezza delle offerte e idonea sigillatura; artt. 76, comma 5 e 77 del D.P.R. n. 207/2010 - Attestazione SOA e verifica triennale

1. Non è ammissibile l'offerta pervenuta integra e sigillata al protocollo della stazione appaltante, che abbia poi subìto accidentalmente il distacco dei sigilli durante il suo spostamento. Tale ipotesi costituisce violazione del principio di segretezza dell'offerta, data la mera possibilità o probabilità della manomissione del suo contenuto, ben potendo la

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[Premessa]


I

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Ritenuto in fatto

In data 19 dicembre 2013 è pervenuta l’istanza di parere indicata in epigrafe, successivamente integrata con nota del 17 gennaio 2014, con la quale l’impresa istante, risultata terza nella graduatoria, chiede un pronunciamento circa la legittimità della procedura di gara svolta dalla S.A., deducendo quanto segue, con particolare riferimento alla mancata esclusione delle imprese LIDERO srl, prima classificata, e ITAL BILDING srl, seconda classificata.

1. Nella seduta del 26.3.2013 si attestava che “la Commissione di gara prende atto che la busta n. 9 della ditta LIDERO srl perveniva chiusa e sigillata al protocollo del Comune e che durante lo spostamento della stessa i sigilli hanno subito il distacco. L

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Considerato in diritto

1. Quanto al quesito sub 1., occorre soffermarsi sulla circostanza evidenziata dalla Commissione di gara, nel verbale del 26.03.2013, circa le modalità di presentazione della busta n.9 della ditta LIDERO S.r.l. pervenuta con il distacco dei sigilli subito durante lo spostamento.

La Commissione prendeva atto di ciò e ammetteva comunque alla gara l’impresa in questione ritenendo: “in quanto la busta è pervenuta idoneamente sigillata e solo accidentalmente si presenta con i sigilli scollati”.

Nel caso di specie appare inequivocabile che il plico contenente le quattro buste, sia pervenuto aperto in seduta di gara, con il distacco dei sigilli. Ciò è sufficiente a ritenere violato comunque il principio di segretezza dell’offerta in quanto esiste la mera possibilità o probabilità che possa essere stato manomesso il suo contenuto. Proprio la circostanza del distacco dei sigilli al contrario dimostra che la busta poteva essere facilmente aperta senza danneggiamento alcuno e senza lasciare traccia. Secondo, infatti, consolidata giurisprudenza in subiecta materia, si ritiene che non assuma rilevanza la circostanza che la busta sia pervenuta integra chiusa e sigillata, né che sia possibile determinare in che momento e luogo sia avvenuto il distacco dei sigilli e se sia un caso fortuito o volontario (Cfr. Cons. St., Sez. V, sent. del 13.03.2012, n. 2340).

Inoltre, si ritiene che laddove l'amministrazione disponga in modo puntuale ed analitico le formalità e le modalità cui le imprese devono conformarsi per la presentazione dei plichi, con la previsione della sanzione, in caso della loro inosservanza, dell'esclusione dalla gara, non sussistono margini di interpretazione da parte della Commissione giudicatrice. Quanto sopra rileva anche ai fini dell'impossibilità di far ricorso al criterio della massima partecipazione, che comunque non consente di eludere l'applicazione delle prescrizioni di gara espresse in modo chiaro e preciso (Deliberazione AVCP n. 121/2006).

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione e stando a quanto dedotto dall’Impres

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