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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lombardia 01/03/2016, n. 4
Regolam. R. Lombardia 01/03/2016, n. 4
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Banca della Terra Lombarda in attuazione dell’art. 31 quinquies, comma 8, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 R «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foresta, pesca e sviluppo rurale». |
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Art. 2 - (Individuazione dei terreni potenzialmente incolti o abbandonati)1. Regione Lombardia, individua i terreni potenzialmente incolti o abbandonati sulla base dei dati presenti ed elaborati alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2014, n. 30 R «Integrazione alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda»: |
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Art. 3 - (Procedure per l’inserimento dei terreni pubblici nella Banca della Terra Lombarda e avviso pubblico per la loro rimessa a coltura)1. Possono essere inseriti nella Banca della Terra Lombarda i terreni incolti o abbandonati di proprietà o nella disponibilità degli enti pubblici e i terreni inclusi nel demanio e/o nel patrimonio di detti enti. A tal fine, i soggetti pubblici titolari, ne individuano l’elenco anche avvalendosi dello strato informativo di cui all’art. 2, comma 2, previa verifica che, in base alla classificazione della fattibilità geologica del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune dove ricadono i terreni, non vi siano condizioni per cui l’attività agricola possa pregiudicare l’equilibrio idrogeologico, a salvaguardia della stabilità dei suoli e del regime delle acque. L’elenco dei terreni incolti o abbandonati, identificati con i dati di cui all’art. 1, comma 5, lett. a), è approvato dal soggetto titolare che ne da pubblicità nelle forme prev |
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Art. 4 - (Procedure per l’inserimento dei terreni di proprietà privata nella Banca della Terra Lombarda)1. I Comuni eseguono il censimento dei terreni abbandonati o incolti di proprietà privata, anche avvalendosi dello strato informativo di cui all’art. 2, comma 2, di altre banche dati o documentazioni o informazioni in loro possesso, previa verifica che, in base alla classificazione della fattibilità geologica del proprio Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), non vi siano condizioni per cui l’attività agricola possa pregiudicare l’equilibrio idrogeologico, a salvaguardia della stabilità dei suoli e del regime delle acque. 2. I terreni censiti, in esito alla procedura di cui al precedente comma, sono individuati con gli identificativi catastali e gli estremi della proprietà. L’elenco dei terreni censiti è pubblicato dal Comune nel proprio sito web istituzionale, secondo quanto previsto dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 R «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semp |
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Art. 5 - (Presentazione delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati o incolti di proprietà privata per la loro rimessa a coltura)1. Coloro che intendono ottenere in disponibilità i terreni di cui all’articolo 4, presentano al proprietario, identificato attraverso gli estremi pubblicati sulla Banca della Terra Lombarda, una richiesta corredata dal piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o |
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Art. 6 - (Disposizioni finali)1. Regione Lombardia rende accessibile all’utenza la Banca della Terra Lombarda |
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