- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» art. 18, comma 5 bis e 5 quater;
- il comma 5 bis, dell’art. 18 della l.r. 86/83, introdotto dalla l.r. 38/2015, che prevede che : «Laddove i confini dei parchi coincidano con i limiti amministrativi dei comuni facenti parte dell’ente parco, i comuni, se riscontrano errori nella corrispondenza tra il proprio limite amministrativo e quanto riportato nelle tavole allegate alla legge istitutiva del parco o a eventuali successive modifiche, segnalano all’ente gestore del