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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 28/11/2001, n. 17
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- L.P. 20/12/2012, n. 22
- L.P. 12/12/2011, n. 14
- L.P. 22/01/2010, n. 2
- L.P. 23/07/2007, n. 6
- L.P. 20/06/2005, n. 4
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Capo 1 - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Maso chiuso1. È considerato maso chiuso il complesso di immobili, compresi i diritti connessi, iscri |
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Art. 2 - Costituzione di un maso chiuso1. Affinché fondi rustici possano essere costituiti in maso chiuso, nella costituzione del maso stesso deve essere compresa una casa di abitazione con relativi annessi rustici e il reddito medio annuo del maso deve essere sufficiente per assicurare un adeguato mantenimento ad almeno quattro persone, senza tuttavia superare il triplo di tale reddito. 2. È considerata casa d'abitazione ai sensi del comma 1 ogni edificio, vano o gruppo di vani, destinato alle esigenze abitative del proprietario o della proprietaria e dei suoi congiunti viventi nel maso, compreso il cedente o la cedente e il suo coniuge, e dei lavoratori agricoli o delle lavoratrici agricole abitualmente in servizio presso il maso, nonché alle attività agrituristiche. È considerato annesso rustico, ai sensi del comma 1, ogni edificio, vano o gruppo di vani, anche se inclusi nella casa di abitazione o con essa comunque collegati, destinato alle scorte vive e morte, nonché al deposito, alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti del maso. |
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Art. 3 - Istanza di costituzione di un maso chiuso1. Su istanza del proprietario o della proprietaria può essere costituito il maso chiuso, previa autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi, qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 2. |
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Capo 2 - Limitazioni della facoltà di disporre del proprietario o della proprietaria del maso chiuso |
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Art. 4 - Modificazioni della consistenza di un maso chiuso1. Per tutti i cambiamenti nell'estensione di un maso chiuso nonché nella consistenza dei diritti reali connessi con il maso chiuso, che non derivino da espropriazione per pubblica utilità ovvero da operazioni di riordino fondiario approvate dalla Giunta provinciale ai sensi delle vigenti disposizioni, occorre l'autorizzazione della commissione locale per i masi c |
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Art. 5 - Autorizzazione al distacco e all'aggregazione di fondi rustici1. L'autorizzazione a staccare parti di un maso chiuso può essere concessa se, per la par |
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Art. 6 - Autorizzazione al distacco di fondi rustici senza aggregazione1. Senza aggregazione di appezzamento equivalente non può essere data l'autorizzazione al distacco di parte di un maso chiuso o di diritti reali connessi con la proprietà di esso, salvo che non sussistano gravi ragioni di natura economico-so |
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Art. 7 - Autorizzazione all'aggregazione di altri immobili e unione di più masi chiusi1. L’autorizzazione ad aggregare al maso chiuso altri immobili o diritti di natura agricola, precedentemente non connessi con lo s |
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Art. 8 - Scioglimento di diritti di comproprietà connessi col maso1. Qualora esistano diritti di comproprietà o altri diritti connessi con la proprietà de |
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Art. 9 - Distacchi nell'interesse pubblico1. Qualora il distacco sia d’interesse pubblico, l’autorizzazione può essere concessa |
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Capo 3 - Diritto di prelazione sul maso chiuso |
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Art. 10 - Diritto di prelazione a favore di affittuari o di affittuarie1. Il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche, spetta all'affittuario coltivatore diretto o all'affittuaria coltivatrice diretta anche se abbia in affitto solo una parte dei fondi del maso chiuso. L'inclusione di una parte del maso chiuso in zone di utilizzazione edilizia, industriale o turistica non esclude l'esercizio del diritto di prelazione. 2. Nel caso in cui più affittuari o più affittuarie dichiarino di voler esercitar |
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Capo 4 - Disposizioni particolari concernenti la divisione del patrimonio ereditario |
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Art. 11 - Indivisibilità del maso1. Nella divisione del patrimonio ereditario il maso chiuso, comprese le pertinenze, va co |
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Art. 12 - Pertinenze del maso1. Il codice civile stabilisce quali beni siano considerati di pertinenza del maso. Del ma |
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Art. 13 - Ammissibilità delle domande |
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Art. 14 - Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso in caso di successione legittima1. In caso di successione legittima, in mancanza di un accordo tra coloro che secondo il codice civile sono chiamati a succedere, l'assuntore o l'assuntrice del maso chiuso è determinato/a dall'autorità giudiziaria in base al seguente ordine di preferenza: a) i coeredi o le coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e agli altri coeredi o alle altre coeredi; b) tra più coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione d |
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Art. 15 - Assegnazione del maso all'assuntore o all'assuntrice1. In caso di divisione dell'eredità il maso è assegnato all'assuntore o all'assuntrice |
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Art. 16 - Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice con disposizione di ultima volontà1. Il proprietario o la proprietaria può designare, con disposizione di ultima volontà, |
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Art. 17 - Legatario/legataria o assuntore/assuntrice con atto tra vivi1. Il legatario/la legataria o il donatario/la donataria possono tenere il maso chiuso, salva reintegrazione in denaro della quota riserv |
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Art. 18 - Più persone eredi chiamate alla successione senza designazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso1. Qualora il testatore o la testatrice non abbia designato l'assuntore o l'assuntrice e siano chiamate alla successione più persone tra cui almeno un |
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Art. 19 - Esclusione dei legittimari e delle legittimarie del defunto o della defunta dall’assunzione del maso |
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Art. 20 - Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del valore di assunzione del maso1. Se il defunto o la defunta non ha disposto in riguardo all'assuntore/assuntrice o al prezzo di assunzione del maso e se gli interessati o le interessate non addivengono a un accordo tra di loro, l'assuntore o l'assuntrice e il prezzo di assunzione del maso sono determinati dal/dalla giudice in un unico procedimento. |
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Art. 21 - Tentativo di conciliazione1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso costituisca parte dell'asse ereditario, oppure propone in giudizio una domanda di usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, è tenuto a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell' |
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Art. 22 - Procedimento giudiziario1. Per le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione è competente per materia il tribunale. È competente per territorio il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio tavolar |
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Art. 23 - Consulenti ed elenco provinciale dei/delle consulenti1. Se la natura della controversia lo richiede, il/la giudice nomina uno/una o più consul |
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Art. 25 - Procedimento d'appello1. Qualora la Corte d'appello ordini una nuova stima, si procede alla nomina del consulent |
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Art. 26 - Pagamento del prezzo di assunzione agli/alle eredi1. Nella divisione dell'asse ereditario deve comprendersi, in surrogazione del maso, l'imp |
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Art. 27 - Dilazione di pagamento del prezzo di assunzione1. Su richiesta dell'assuntore o dell'assuntrice del maso, la commissione locale per i masi chiusi può concedere per il pagamento delle somme dovute ai coeredi o alle coeredi un termine non superiore a cinque anni dall'assunzione effettiva del maso. Ove si trattasse di coeredi minorenni, il/la giu |
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Art. 28 - Disciplina ereditaria nel caso di più masi chiusi1. Se l'eredità comprende più masi chiusi e subentrano più eredi ai sensi dell'articolo 14, questi/e sono singolarmente chiamati |
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Art. 29 - Divisione ereditaria suppletoria1. Se, entro dieci anni dalla morte della persona che ha lasciato l'eredità, l'assuntore o l'assuntrice del maso a causa di morte trasferisce il diritto di proprietà del maso o di parti del medesimo con uno o più atti tra vivi a favore di terzi, deve versare agli aventi diritto, a titolo di divisione suppletoria, la differenza risultante tra il ricavo conseguito dall'alienazione e il valore di assunzione. Se l'assunzione del maso è avvenuta per atto tra vivi, sussiste l'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria, se l'assuntore o l'assuntrice aliena la proprietà del maso o di parti del medesimo entro 20 anni dall'assunzione. Nel caso in cui l'assunzione del maso non sia avvenuta a causa di morte, non sussiste l'obbligo alla di |
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Art. 30 - Assunzione di una quota di comproprietà di un maso chiuso1. Nei casi in cui la successione abbia per oggetto una quota di comproprietà di un maso chiuso, l'erede chiamato/a all'assunzione ha diritto di assumere la quota medesima ai sensi degli articoli da 14 a 20; non sono pregiudicati i diritti degli altri |
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Art. 31 - Diritto all'integrazione della quota spettante1. Il diritto dei legittimari o delle legittimarie non viene pregiudicato dalle disposizioni della presente legge. |
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Art. 32 - Assunzione del maso di comune accordo e ricorso per il rilascio del certificato di eredità1. In qualunque momento del procedimento per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, gli eredi o le eredi, purché vi sia unanimità, possono dichiarare di essersi accordati/e circa l'erede cui spetti il diritto di assunzione, circa l'ammontare del prezzo, le modalità di pagamento, le prestazioni e gli altri oneri e diritti inerenti alla successione. Di tale accordo viene fatta menzione |
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Art. 33 - Rilascio del certificato di eredità e revoca dello stesso1. Nel certificato di eredità, rilasciato prima della determinazione del prezzo di assunzione, il/la giudice certifica che l'assunzione d |
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Art. 34 - Diritti del o della coniuge superstite1. Il coniuge non assuntore o la coniuge non assuntrice del maso ha diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso. Il diritto è regolato, in particolare, dagli usi vigenti. Il diritto non spetta nel caso in cui il o la coniuge sia in grado di mantenersi con redditi propri o proprie so |
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Art. 34-bis - Interpretazione autentica |
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Art. 35 - Mantenimento dei/delle discendenti del defunto o della defunta viventi nel maso1. I/le discendenti minorenni del defunto o della defunta che vivono nel maso e che sono c |
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Capo 5 - Svincolo del maso chiuso |
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Art. 36 - Presupposti per lo svincolo1. Qualora il reddito del maso, a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze, subisse una riduzione permanente tale da non garantire più nemmeno la metà del reddito medio annuo ai sensi dell’articolo 2, su richiesta |
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Capo 6 - Disposizioni particolari |
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Art. 37 - Mancanza di pareri o autorizzazioni, inalienabilità e imprescrittibilità del diritto di assunzione1. La mancanza di un parere o di un'autorizzazione della commissione per i masi chiusi, in quanto previsti dalla presente legge, è rilevata d'ufficio. 2. Atti giuridici espletati |
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Art. 37-bis - Interpretazione autentica |
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Capo 7 - Organi e procedure |
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Art. 39 - Commissione locale per i masi chiusi1. In ogni comune funziona una commissione denominata "Commissione locale per i masi chius |
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Art. 40 - Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi1. La commissione locale per i masi chiusi è composta: a) da un/una presidente proposto/a dal consiglio direttivo dell‘associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello distrettuale; in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, per la presidenza viene proposta solo una persona, e la persona di seguito proposta come supplente deve appartenere all’altro genere; |
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Art. 41 - Commissione provinciale per i masi chiusi1. È costituita la "Commissione provinciale per i masi chiusi", che viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni. I singoli membri possono ricoprire tale carica al massimo per altri due mandati. Ai membri supplenti non si applica il limite di mandati. N41 2. Essa è composta da: a) l'assessore/assessora provinciale all'agric |
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Art. 42 - Competenze della commissione locale per i masi chiusi1. Per tutti gli atti d'ufficio che la presente legge attribuisce alla commissione locale per i masi chiusi è competente la commissione |
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Art. 43 - Istanze alla commissione locale per i masi chiusi1. Le istanze dirette alla commissione locale per i masi chiusi devono essere presentate presso il comune nel quale si trova la casa di abitazione del maso. Il comune trasmette l'istanza immediatamente al/alla presidente della commissione locale competente. 2. La commissione per i masi chiusi ha la facoltà di far eseguire i ri |
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Art. 44 - Deliberazioni soggette al controllo della Ripartizione provinciale agricoltura1. Le autorizzazioni delle commissioni locali per i masi chiusi concernenti la costituzione o lo svincolo di maso chiuso o il distacco di costruzioni di qualsiasi genere devono essere trasmesse con i relativi atti alla Ripartizione provinciale agricoltura entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso. Le autorizzazioni diventano esecutive trascorsi 30 giorni dalla data di arrivo all |
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Art. 45 - Numero legale1. Per la validità delle deliberazioni tanto della commissione locale, quanto della Commi |
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Art. 46 - Ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi1. Contro le decisioni della commissione locale per i masi chiusi è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per i masi chiusi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica dell |
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Art. 47 - Decisioni della Commissione provinciale per i masi chiusi1. La Commissione provinciale per i masi chiusi delibera sul reclamo e decide nel merito. |
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Art. 48 - Dichiarazione di esecutorietà delle decisioni1. Le decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni locali per i masi chiusi non diventano definitive ed esecutorie prima della scadenza del term |
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Art. 48-bis - Semplificazione delle procedure |
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Art. 50 - Norme transitorie |
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Art. 50-bis - Rimando alla raccolta degli usi locali |
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Art. 51 - Abrogazione di norme1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme concernenti i masi chiusi, in particolare: |
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Art. 52 - Denominazione di questa legge1. La presente legge viene denominata "Legge sui masi chiusi 2001" (L. sui m.c.).
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Testo coordinato con modifiche fino alla L.P. 10/2014.
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