Articolo prima inserito dalla L.P. 19/04/2018, n. 5 e poi abrogato dalla L.P. 11/07/2018, n. 10, così recitava:

“Art. 37-bis - Interpretazione autentica

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 37 sono interpretati nel senso che i procedimenti giudiziali in corso prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e gli atti giuridici espletati nel corso di un tentativo di conciliazione giudiziale sono considerati validi anche quando la relativa autorizzazione della commissione per i masi chiusi è concessa successivamente. In questi casi, ai fini della validità degli atti giuridici, non è necessario che nel processo verbale si faccia esplicito riferimento alla necessità dell’autorizzazione.”

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