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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 19/05/2008, n. 24/R
D. P.G.R. Toscana 19/05/2008, n. 24/R
D. P.G.R. Toscana 19/05/2008, n. 24/R
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Testo del provvedimentoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto; Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del |
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TITOLO I - INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. |
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Art. 2 - Comuni economicamente svantaggiati1. Ai fini degli interventi finanziari di cui al presente titolo I, sono considerati economicamente svantaggiati (d'ora in poi denominati comuni svantaggiati) i comuni con indi |
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Art. 3 - Modalità di applicazione per le forme associate1. Gli interventi finanziari di cui al presente Titolo I si applicano anche alle forme associate di cui all'articolo 8, comma 6, della L.R. n. 67/2003 per le attività svolte da quest'ultime in conformità al piano di protezione civile intercomunale, approvato secondo le procedure prescritte dall'art. 24 del D.P.G.R. 1 |
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Art. 4 - Spese degli enti locali ammissibili ai contributi di cui all'art. 23 della L.R. n. 67/20031. Le spese disposte dagli enti locali ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 67/2003 si riferiscono a: a) messa a disposizione della popolazione evacuata di sistemazioni alloggiative temporanee (alberghi o altre strutture ricettive) per il periodo massimo di 30 giorni nonché di contributi per la loro autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 31; b) la fornitura di generi alimentari e di prima necessità nonché di altri beni e/o servizi strumentali agli interventi di soccorso di competenza degli enti locali eccedenti le dotazioni ordinarie; c) la messa a disposizione di strutture anche provvisorie per l'esercizio delle funzioni pubbliche essenziali svolte in immobili dichiarati inagibili; d) gli interventi volti ad assicurare il primo ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell'abitato, con esclusione degli interventi provvisionali e di riprist |
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Art. 5 - Ammissibilità a contributo delle spese tecniche relative ai lavori pubblici1. Le spese tecniche relative ai lavori pubblici sono ammissibili a contributo nei seguenti limiti: |
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Art. 6 - Valutazione della rilevanza dell'evento1. Il dirigente regionale competente procede alla verifica dell'evento ed ad una sua prima valutazione sulla base delle segnalazioni degli enti interessati, pervenute in conformità alle disposizioni regionali. |
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Capo II - Procedure per gli eventi di rilevanza regionale |
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Art. 7 - Primi adempimenti regionali1. Il dirigente regionale competente, valutata la rilevanza regionale dell'evento nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 6, propone al Presidente della Giunta regionale l'adozione della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, predisponendo a tal fine una relazione circa le caratteristiche dell'evento, l'area geografica interessata e una prima valutazione dei danni occorsi. |
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Art. 8 - Definizione degli interventi finanziari regionali1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (d'ora in poi denominato BURT) della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze dell'attività di cui all'art. 7, comma 2, e degli eventuali provvedimenti assunti dal dirigente regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, provvede, nei limiti dell |
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Capo III - Procedure per gli eventi di tipo locale - Concorso alle spese degli enti locali in caso di eventi di rilevanza locale |
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Art. 9 - Valutazione della rilevanza locale dell'evento1. Le Province, nei trenta giorni successivi alla comunicazione da parte della Regione della insussistenza della rilevanza regionale dell'evento ai sensi dell'art. 6, comma 2, dispongono circa la eventuale rilev |
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Art. 10 - Contributo annuale alle province1. Il contributo annuale previsto dall'articolo 23, comma 3, della L.R. n. 67/2003 è destinato alla copertura, anche in forma parziale, delle spese di cui all'art. 4 sostenute: a) dai comuni singoli o associati b) dalle province esclusivamente per assicurare il supporto ai medesimi comuni. 2. Il contributo può altresì essere utilizzato per rendere |
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Art. 11 - Fondo regionale di rotazione1. Possono accedere al fondo regionale di rotazione, istituito ai sensi dell'articolo 30 della L.R. n. 67/2003, i comuni svantaggiati e particolarmente svantaggiati. 2. La richiesta di accesso al fondo è inviata dal Comune, entro centoventi giorni dalla comunicazione di rilevanza locale dell'evento da parte della Provincia, alla Regione e, per conoscenza, alla Provincia medesima unitamente ad una relazione dettagliata relativa ai danni prodotti dall'evento e all'intervento per il quale è richiesto il contributo; ove trattasi di interventi di cui all'art. 4, la relazione d& |
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Art. 12 - Esenzione dall'obbligo di restituzione1. I comuni particolarmente svantaggiati possono essere esentati ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. |
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TITOLO II - INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE |
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Capo I - Disposizioni operative per la concessione dei contributi a favore dei privati |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 13 - Definizioni1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni che seguono. 2. I «soggetti privati» comprendono: a) le persone fisiche; b) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni private che svolgono, senza fine |
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Art. 14 - Presupposti per l'avvio di procedure contributive1. L'avvio della procedura finalizzata alla concessione di contributi ai sensi dell'art 26 della L.R. n. 67/2003 è disposta ove un evento di rilevanza regionale abbia prodotto la distruzione o l'inagibilità di una o più unità immobiliari di residenza ovvero abbia compromesso l'intero tessuto abitativo dei comuni colpiti o comunque una parte rilevante di esso, producendo gravi danni ad una pluralità di unità immobiliari di residenza. 2. Ai fini delle presenti disposizioni, sono considerati dan |
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Art. 15 - Tipologia del contributo e interventi ammissibili1. Ai soggetti privati proprietari dei beni distrutti e danneggiati di cui all'art 14 sono concessi contributi a fondo perduto finalizzati a copertura parziale delle spese sostenute da tali soggetti per il ripristino, la ricostruzione, il riacquisto dei beni |
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Art. 16 - Ulteriori interventi1. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 per l'avvio della procedura di concessione di contributi, è altr |
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Art. 17 - Modalità di determinazione del contributo1. Fuori dai casi in cui le presenti disposizioni prevedano la quantificazione in forma forfetaria, il contributo è determinato in misura proporzionale al costo degli interventi ammissibili, secondo le seguenti percentuali: |
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Art. 18 - Criteri di priorità1. Ove le risorse finanziarie destinate dalla Giunta Regionale alla procedura contributiva non siano sufficienti alla concessione dei contributi nei limiti massimi stabiliti ai sensi del presente capo, il dirigent |
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Art. 19 - Obbligo di ripristino e rendicontazione1. La concessione del contributo comporta l'obbligo di eseguire gli interventi di rip |
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Art. 20 - Contributi per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio1. Con riferimento ai singoli eventi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza regionale, fermi restando i presupposti per l'attivazione della procedura contributiva, la Giunta regionale può, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle esigenze specifiche della situazione prodotta dall'evento, disporre, dettandone le modalità di appli |
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Sezione II - Disposizioni procedurali |
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Art. 21 - Accertamento dei danni1. Sulla base delle intese intercorse ai sensi dell'art. 7 comma 2, lett. b), i Comuni entro sette giorni successivi alle intese medesime avviano la procedura di accertamento dei danni mettendo a disposizione dei soggetti privati apposite schede di segnalazione dei danni, approvate ai sensi del successivo art. 40, stabilendo il termine entro il quale le medesime devono essere compilate dagli interessati e restituite al comune. 2. La procedura di accertamento è conclusa dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto del Presidente della Giunta regionale con cui è dichiarato lo stato di emergenza. 3. Il Comune, sulla base delle segnalazioni ricevute ovvero anche d'ufficio procede alla verifica mediante sopraluogo dei seguenti elementi: |
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Art. 22 - Avvio della procedura contributiva1. Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 21, comma 10 e delle r |
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Art. 23 - Domanda di contributo1. Per accedere a contributo i soggetti aventi titolo devono presentare la relativa domanda al Comune competente. 2. La domanda è presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva, secondo il modello approvato ai sensi dell'art. 40, a pena di |
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Art. 24 - Soggetti aventi titolo alla presentazione della domanda1. La domanda di contributo è presentata dal soggetto proprietario dei beni danneggiati, in caso di comproprietà è |
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Art. 25 - Pubblicità da parte del Comune1. Il Comune è tenuto a dare comunicazione agli interessati circa l'avvio della procedura di accertamento dei danni nei modi previsti dalla normativa vigente con le modalità ritenute più opportune ed efficaci. In particolare, deve essere data la massima pubblicità relativamente ai seguenti elementi: |
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Art. 26 - Istruttoria ed ammissione a contributo1. Il Comune, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, istruisce le medesime, verificando: a) i dati relativi alla residenza e gli altri dati dichiarati detenuti per competenza dal Comune medesimo b) la congruenza dei danni denunciati con l'accertamento effettuato ai sensi dell'art. 21 nonché degli interventi proposti con le disposizioni del presente regolamento c) la congruenza della documentazione di spesa presentata con i danni accertati. 2. Al fine di garantire il rispetto dei termini di cui al comma 1, ove il numero delle domande sia pari o superiore a 50, la Regione, nell' ambito delle risorse finanziarie di cu |
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Art. 27 - Erogazione del contributo1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari devono presentare la documentazione di spesa relativamente all'intero ammontare dell'intervento di ripristino ammesso a contributo nonché: a) certificato di conformità pe |
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Art. 28 - Anticipazioni1. Il Comune può concedere anticipazioni fino al massimo del 50 per cento del contributo assegnato, ove richiesto dai beneficiari |
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Art. 29 - Revoca, riduzione e decadenza del contributo1. Il contributo regionale è revocato, con provvedimento motivato del Comune, qualora: a) i beneficiari non trasmettano al comune i documenti giustificativi della spesa e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta entro il termine stabilito ai sensi del presente regolamento; |
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Art. 30 - Conclusione del procedimento1. Il procedimento contributivo si conclude entro ventiquattro mesi dalla presentazio |
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Sezione III - Disposizioni per il sostegno della popolazione evacuata |
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Art. 31 - Contributo per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari evacuati1. Per favorire l'autonoma sistemazione alloggiativi di nuclei familiari evacuati a seguito di eventi di protezione civile è concesso un contributo forfetario in presenza delle seguenti condizioni: |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, TRANSITORIE E FINALI - ABROGAZIONI |
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Capo I - Omissis |
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Capo II - Disposizioni transitorie e finali - Abrogazioni |
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Art. 38 - Disposizioni transitorie1. Ove alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contributo annuale alle Province, di cui al |
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Art. 39 - Mancata approvazione delle Province1. Ove le Province non provvedano ad approvare la disciplina relativa alla valutazione della |
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Art. 40 - Organizzazione regionale1. Al fine di assicurare un pieno ed efficace utilizzo delle risorse professionali re |
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Art. 41 - Modulistica e relative modifiche1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il dirigente regionale competente approva: |
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Art. 42 - Rendicontazione degli enti locali1. Ai fini del rendiconto dei contributi erogati dalla Regione a favore degli enti locali ai sensi del presente regolamento, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla Regione id |
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Art. 43 - Abrogazioni1. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al successivo art. 44, comma 1 sono abrogati: |
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Art. 44 - Entrata in vigore1. Le norme contenute nei titoli I, II e gli articoli da 38 a 43 entrano in vigore il |
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Allegato AA) Beni immobili: modalità per la determinazione delle spese ammissibili a contributo e relativi limiti massimi (previsti all'art. 15 comma 4) 1. - Immobili distrutti Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la ricostruzione dell'unità immobiliaree fino alla concorrenza dell'ammontare risultante dal prodotto tra i mq di superficie utile abitabile dell'unità immobiliare ricostruita (nel limite massimo dei metri quadri della superficie dell'abitazione distrutta e comunque nel limite massimo di 100 metri quadri) e il costo a metro quadro definito dalla Regione ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 quale "costo totale intervento". Per superficie utile abitabile (art. 6 lett. a del DM 5 agosto 1994): si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre. Nei medesimi limiti di cui sopra sono altresì ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di una nuova abitazione, ove la ricostruzione risulti eccessivamente onerosa sotto il profilo economico o tecnico. In questo ultimo caso sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute per la demolizione del relitto e le eventuali altre opere di sistemazione del sito definite dal comune. Il contributo complessivo (acquisto più spese di demolizione ed eventuale sistemazione) non può in nessun caso superare l'ammontare del prodotto tra i metri quadri della superficie utile abitabile distrutta (fino al limite di 100 metri quadri) e il costo a metro quadro sopra specificato. 2. - Danni alle parti strutturali (art. 14 comma 2 lett. a) e al manto di copertura (lett. b) 2.A) Parti strutturali Il presente punto riguarda i danni a: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali realizzate con qualsiasi materiale (muratura, C.A., acciaio, legno, elementi prefabbricati ecc.), coperture (ad esclusione degli elementi presi in considerazione sub. n. 2 B) e le scale interne ed esterne ed i muri di contenimento necessari per assicurare la stabilità dell'edificio o a protezione del medesimo. Le spese di ripristino ammissibili sugli elementi sopra elencati sono quelle che risultano dal progetto dell'intervento di ripristino elaborato dal tecnico incaricato dal privato interessato, che deve dare espressamente atto del rispetto delle prescrizioni del regolamento regionale, in ordine all'essenzialità dell'intervento (art.15, comma 3). A tale fine, il progetto dell'intervento deve contenere gli stessi elementi richiesti dal Comune per la presentazione delle Denunce di Inizio attività, oltre ad una relazione tecnica contenente la descrizione degli elementi danneggiati e dei conseguenti interventi proposti, elaborati grafici riportanti sia lo stato di fatto che lo stato di progetto in relazione ai danni provocati dall'evento, documentazione fotografica. computo metrico estimativo calcolato con i prezzi di mercato o del Bollettino degli Ingegneri ed il quadro economico complessivo dell'intervento comprensivo dell'aliquota IVA. I prezzi utilizzati nel computo metrico estimativo devono corrispondere a quelli di materiali di uso comune, di non rilevante costo e con caratteristiche analoghe o simili a quelli esistenti. Unitamente alle spese per il ripristino delle parti strutturali, sono ammissibili a contributo anche le spese relative a: 1. opere di ripristino delle finiture (intonaci, pavimenti, infissi) e degli impianti tecnologici strettamente conseguenti all'esecuzione delle opere strutturali. Le spese per le opere di ripristino delle finiture sono ammissibili nei limiti specifici previsti al successivo punto 3) e comunque nel limite complessivo del 30% del costo netto delle opere strutturali. 2. spese tecniche per un importo non superiore al 10% del costo netto delle opere strutturali ammissibili a contributo. |
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