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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 08/09/2015, n. 4209
Sent. C. Stato 08/09/2015, n. 4209
Sent. C. Stato 08/09/2015, n. 4209
1. Appalti e contratti pubblici - Gara - Offerte anomale - Esclusione - Non si deve procedere alla rimodulazione della graduatoria, ma allo scorrimento della stessa - Fondamento normativo ex artt. 88, c. 7 e 38, c. 2 bis Codice dei contratti. 2. Appalti e contratti pubblici - Gara - Punteggi attribuiti dai singoli Commissari - Obbligo di specifica indicazione - Non sussiste.1. L’Amministrazione, all’esito dell’eventuale esclusione per anomalia delle offerte, non deve procedere alla rimodulazione della graduatoria, ma allo scorrimento della stessa. Invero, il dato normati |
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SENTENZAIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la prese |
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FATTO e DIRITTO1. - Con ricorso R.G. n. 1018 del 2014 proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, la società odierna appellante - premesso di aver presentato offerta nell’àmbito della procedura telematica aperta (da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) per l’affidamento del servizio triennale di pulizia presso i presidi e le sedi operative dell’Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate per un importo presunto di € 6.758.600 (IVA esclusa) - impugnava la deliberazione dell’azienda ospedaliera in data 15/7/2014 n. 468, recante l’aggiudicazione al r.t.i. controinteressato del servizio di pulizia e sanificazione, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ed in particolare i verbali di gara. 2. - A sostegno del gravame, la ricorrente, classificatasi al quarto posto nella graduatoria dei concorrenti, deduceva, anche con successivi motivi aggiunti, censure vòlte alla esclusione delle prime due classificate (sostenendo che, a séguito della pretesa esclusione, con il ricalcolo della graduatoria, essa si collocherebbe al primo posto) e, in subordine, un ulteriore motivo, mirante invece al travolgimento dell’intera procedura. 3. - Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R., respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso incentrata sull’argomento che il suo eventuale accoglimento avrebbe al più provocato la riedizione della contestata verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, respingeva i motivi vòlti a contestare la mancata esclusione della aggiudicataria per carenza del possesso dei requisiti di partecipazione e per anomalia della sua offerta, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse all’esame della censura rivolta contro la seconda classificata (parimenti relativa alla presunta anomalia dell’offerta) e respingeva la doglianza diretta al travolgimento dell’intera procedura. 4. - Con appello notificato il 19 dicembre 2014 e depositato il 23 dicembre 2014, l’originaria ricorrente ha impugnato la sentenza in questione, sostenendo l’erronea rilevazione e valutazione dei fatti rilevanti ad opera del primo Giudice, sia quanto al motivo attinente al (preteso) mancato possesso dei requisiti di partecipazione da parte della mandante nel raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario, sia quanto alla dedotta anomalia dell’offerta resa da detto raggruppamento, vizio peraltro sussistente, si deduce riproponendo la censura dichiarata improcedibile in primo grado, anche nell’offerta della seconda classificata; quindi, ribadisce in sede di appello, “escluse le offerte delle prime due classificate, la classifica viene rimodulata. Per effetto della dovuta riparametrazione dei punteggi, si genera una modifica della classifica. Per effetto di tale rimodulazione la ricorrente diviene, pertanto, prima, e può ottenere l’aggiudicazione della procedura di gara” (pagina non numerata). Naturalmente in subordine viene poi reiterato il motivo diretto al travolgimento dell’intera procedura, concernente pretese illegittimità nella valutazione dei progetti tecnici alla luce della verbalizzazione effettuata. 5. - Si sono costituite in giudizio per resistere, anche con successive memorie, l’Azienda Ospedaliera e la capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario. Non si sono invece costituite, benché ritualmente intimate, le imprese collocate al secondo ed al terzo posto della graduatoria di gara. L’appellante ha alfine depositato memoria di replica. La causa è stata chiamata alla udienza pubblica del 5 marzo 2015, alla quale, dopo ch’è stata in essa indicata alle parti, ex art. 73 c.p.a., una questione, rilevata d’ufficio, di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado, è stata rinviata per la trattazione all’udienza pubblica del 16 luglio 2015, al fine di consentire alle parti di svolgere difese sulla questione stessa. Con memoria in data 17 giugno 2015 l’appellante ha argomentato sinteticamente in ordine alla predetta eccezione. |
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P.Q.M.il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe: |
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