La richiesta di parere in esame riguarda due aspetti della procedura di gara diversamente disciplinati dalle norme del relativo bando e disciplinare.
Infatti, se la dichiarazione del fideiussore, per ciò che concerne la garanzia provvisoria richiesta a pena di esclusione, è espressamente, anche se in diverso modo, prevista sia dal bando che dal disciplinare di gara, la presentazione delle giustificazioni preventive dell’offerta economica non trova riscontro alcuno negli atti di gara, ma soltanto nella lettera della legge (art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006).
Ne consegue, pertanto, che per la prima questione controversa è decisivo l’aspetto dell’interpretazione della lex specialis alla luce delle norme di legge e degli atti esaminati dalla Commissione di gara; mentre per ciò che concerne la seconda vi è un dato rilevante che riguarda la possibile integrazione della disciplina di gara per effetto della eventuale natura cogente delle richiamate disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
Come rilevato dalla Commissione di gara la presentazione della garanzia provvisoria, fornita nella forma prevista dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006R, espressamente richiamato dal bando di gara, e per un importo di € 6.000,00, viene specificamente descritta dal punto 2) del disciplinare di gara, il quale stabilisce che detta garanzia può essere alternativamente costituita: - da una quietanza di versamento alla tesoreria Comunale e dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione o di un intermediario avente i requisiti di cui appresso, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 in fa