1. Le società Ing. C.S. G.L. s.p.a. e I. s.p.a. impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 21 gennaio 2013, n 686 che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalle odierne appellanti, partecipanti in ATI alla gara indetta da Aeroporti di ... s.p.a. per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, avverso la loro esclusione dalla selezione nonché avverso l’aggiudicazione della stessa all’ATI C.O. s.p.a..
Le società appellanti lamentano anche in questo grado l’illegittimità della loro esclusione disposta dalla stazione appaltante a seguito della verifica di anomalia della loro offerta, risultata inizialmente la migliore, tenuto conto del massimo ribasso percentuale offerto (38,92%) sull’importo a base di gara (euro 28.492.523). Le appellanti censurano, in particolare, la sentenza impugnata per la ragione che la stessa ha ritenuto inammissibile, nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, la modifica delle componenti dell’offerta presentata, e ciò nonostante l’evidente sovrastima, nel computo metrico estimativo posto a base di gara, dei quantitativi dei materiali da impiegare nell’appalto. Insistono pertanto per l’accoglimento delle loro tesi fondate sulla ammissibilità di dette giustificazioni, pienamente compatibili con la natura della gara a corpo ed a massimo ribasso, secondo quanto disposto dall’art. 118 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207R.
Le appellanti concludono, pertanto, per l’accoglimento dell’appello e per il riconoscimento in loro favore del risarcimento del danno consequenziale al mancato illegittimo espletamento dei lavori oggetto d’appalto, da quantificare nella misura del 15% sull’importo indicato a base d’appalto (di cui il 10% da attribuire a mancato guadagno ed il 5% a danno curriculare).
Si è costituita in giudizio la società Aeroporti di ... s.p.a. per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.
Le parti hanno prodotto memorie in vista dell’udienza di discussione del ricorso.
All’udienza pubblica del 20 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta per la sentenza
2. L’appello è infondato all’esame del merito.
Nonostante il carattere assorbente di tale decisione, vanno brevemente esaminate, per completezza espositiva, le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell’appellata società Aeroporti di ... s.p.a., sia in relazione alla pretesa tardività del ricorso di primo grado, sia in relazione alla sua ipotizzata inammissibilità processuale in considerazione della mancata tempestiva impugnazione dell’atto di aggiudicazione della gara.
Sotto il primo profilo, vale da subito osservare che, contrariamente a quanto opinato dalla difesa di Aeroporti di ... s.p.a., l’appello non è tardivo se si considera che il termine decadenziale della sua proposizione deve essere correttamente conteggiato a far data dalla adozione del provvedimento 13 dicembre 2011 n. 899, col quale la stazione appaltante ha disposto la definitiva esclusione dell’offerta delle odierne appellanti e l’aggiudicazione della gara in favore dell’impresa C.O..
Nel precedente provvedimento del 7 dicembre 2011 la stazione appaltante, pur avendo anticipato il contenuto negativo (per le ragioni delle odierne appellanti) delle conclusioni raggiunte riguardo alla congruità dell’offerta delle odierne società appellanti, non aveva tuttavia assunto al riguardo una determinazione definitiva, tant’è che aveva rinviato alla seduta del 13 dicembre 2011 per la “formale conclusione della procedura di valutazione della conformità della vostra offerta”; solo a quest’ultima data è pertanto riferibile la definitiva volontà dell’amministrazione aggiudicatrice di escludere dall