Oggetto della richiesta di parere è il triplice ordine di questioni controverse riportate nella narrativa in fatto.
Con specifico riguardo alla prima questione, relativa alla correttezza e alla validità del criterio e della procedura di aggiudicazione prevista dal bando e dal disciplinare di gara, preliminarmente va ricordato come la gara fosse, originariamente, da aggiudicare secondo il criterio del “prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) e art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006R testo vigente”, come previsto dal punto 13 del bando di gara. Con successiva nota di errata corrige del 26 maggio 2009, il suddetto criterio di aggiudicazione veniva modificato come “prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara”. Il disciplinare di gara, inoltre, al punto 2. Procedura di aggiudicazione, stabiliva che “E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86; in tal caso non si applica l’art. 86, comma 5. L’esclusione automatica non avverrà qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3”.
Considerato che il bando di gara è stato pubblicato in data 25 maggio 2009, e quindi successivamente alle modifiche introdotte al Codice dei contratti pubblici dal D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152