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Sent. TAR. Lazio Roma 14/01/2015, n. 528

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Legittima la sostituzione degli infissi.
L’intervento eseguito dalla ricorrente è consistito nella sostituzione dell’infisso in legno con uno nuovo in alluminio anodizzato, ancorato lo stesso al muro con la putrella, su cui collocare poi l’intonaco. Ed infatti nel caso di specie "non si è proceduto all’ampliamento della finestra ma unicamente alla sostituzione dell’originario infisso in legno fatiscente con uno nuovo uguale in alluminio anodizzato bianco, come per gli altri due vani di finestra e balcone …… La struttura muraria è stata quindi interessata dai tagli necessari per l’adeguamento dei vecchi abitacoli al telaio del nuovo infisso …. altrettanto dicasi per gli architravi in legno che vengono sostituiti con materiale più idoneo, con l’ovvio obbligo di raccordare il tutto con l’intonaco e il colore delle parete coinvolte …". Ne deriva quindi che, in aderenza all’orientamento della giurisprudenza al riguardo, tale tipologia di intervento di sostituzione o di rinnovamento di serramenti - quali infissi, serrande, finestre e abbaini - rientra nel concetto di finiture di edifici, come tale configurabile in termini di manutenzione ordinaria (ai sensi dell'art. 31 della L. n. 457 del 1978, all’epoca vigente, ora art. 3, lettera a), T.U. 6 giugno 2001, n. 380) e, cioè, di attività libera e non soggetta ad alcun tipo di autorizzazione e ciò sia che vengano impiegati gli stessi materiali componenti, sia che la sostituzione o il rinnovamento vengano effettuati con materiali diversi, in quanto nel caso le opere non comportano modifiche strutturali e di trasformazione dell’organismo edilizio (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 9 maggio 2005, n. 3438; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12 aprile 2010, n. 1761). Del resto l’amministrazione non ha dimostrato la rilevante alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi in relazione alla tipologia dell’edificio e alla sua eventuale collocazione paesistico-ambientale, in mancanza di idonee risultanze istruttorie condotte dalla stessa, in disparte la insufficienza dei presupposti giuridici di cui ai meri richiami contenuti nelle ordinanze alla normativa ordinaria, senza la indicazione di specifici regimi vincolistici applicabili effettivamente al caso di specie.

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