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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 01/12/2015, n. 194
L. 01/12/2015, n. 194
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge, in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura. 2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario: |
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Art. 3 - Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. |
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Art. 4 - Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, composta: |
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Art. 5 - Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di: |
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Art. 6 - Conservazione in situ, nell'ambito di aziende agricole ed ex situ1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggior |
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Art. 7 - Piano e Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversit&agrav |
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Art. 8 - Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni. 2. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e |
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Art. 9 - Tutela delle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi1. Al comma 4 dell'articolo 45 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 |
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Art. 10 - Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, con u |
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Art. 11 - Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
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Art. 12 - Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizz |
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Art. 13 - Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. |
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Art. 14 - Istituzione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare1. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo |
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Art. 15 - Iniziative presso le scuole1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agri |
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Art. 16 - Interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del d |
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Art. 17 - Disposizioni attuative1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenz |
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Art. 18 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 10, pari complessivamente ad euro 940.000 per l'anno 2015 e ad euro 500.000 a decorrer |
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