Va premesso in punto di fatto che in base alla originaria istanza di partecipazione alla gara la costituenda A.T.I. I. C.g. s.r.l. - P.S. s.r.l. aveva programmato di eseguire i lavori secondo la seguente ripartizione:
I./lavorazioni ascrivibili alla categoria OG7 (53,80% dei lavori);
subappalto/lavorazioni ascrivibili alla categoria OG13 (5,60% dei lavori); Gruppo P./lavorazioni ascrivibili alle categorie OG8 (34,9% dei lavori) e OG3 (5,60% dei lavori).
Come già accennato, per effetto di affitto di ramo d’impresa, alla I. C.g. s.r.l. si è sostituita la M. C.g. s.r.l. (che è qualificata per la categoria OG7 per classifica idonea e per la categoria OG3 per classifica insufficiente a coprire l’ammontare previsto), mentre nel frattempo la mandante P. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina; come pure accennato, in conseguenza di queste vicende la M. C.g. si è dichiarata disponibile, invocando la previsione dell’articolo 37, comma 19 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, a individuare una diversa mandante in possesso dei requisiti necessari o a stipulare il contratto quale impresa singola, ritenendosi in possesso dei requisiti in forza del disposto dell’articolo 12 d.l. 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, che ha soppresso i primi tre commi dell’articolo 109 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Con il provvedimento impugnato (determinazione dirigenziale n. 683 del 2 luglio 2015) la provincia di Latina ha quindi autorizzato la stipula del contratto con la M. quale impresa singola, nel presupposto del possesso da parte della stessa dei requisiti in forza della normativa appena citata.
Ciò premesso, l’impugnazione della determinazione dirigenziale del 21 gennaio 2015 è inammissibile in quanto – a parte la tardività eccepita dai resistenti – si tratta di un atto di mera presa d’atto della riviviscenza della originaria aggiudicazione definitiva, annullata da questa sezione con la sentenza n. 659 del 25 luglio 2014, riformata dalla sentenza n. 6261 del 22 dicembre 2014 del Consiglio di Stato.
L’impugnazione della determinazione dirigenziale n. 683 del 2 luglio 2015 è invece fondata nei limiti che sono oltre precisati.
Come premesso, la determinazione della provincia di Latina si basa sul presupposto che la M. – che non è qualificata alla esecuzion