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D. Leg.vo 30/12/1999, n. 506

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonche' di sanzioni amministrative tributarie.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'im

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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché di disciplina dei tributi locali

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 R, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera e) è sostituita dalle seguenti: "e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;";

b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "ai depositi in denaro e in titoli" sono aggiunte le seguenti: "verso la clientela";

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Articolo 5 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all'applicazione del citato articolo 2425.";

d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, lettera n), sono aggiunte le seguenti parole: "nonché degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora";

2) nel comma 1-bis, le parole: "comma 1", sono soppresse;

3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia.";

e) nell'articolo 9, commi 2 e 3, le parole: "comma 2" sono soppresse;

f) all'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma.";

2) il comma 3 è abrogato;

3) nel comma 4, la lettera c) è abrogata;

g) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente: "Articolo 10-bis. (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate a

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Art. 2. - Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia ritardata presentazione della dichiarazione

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

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Art. 3. - Decorrenze particolari

1. Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applic

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