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Sent. C. Stato 06/10/2014, n. 4975

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1. Legittima la decadenza del PdC se i lavori sono lenti. 2. La crisi economica non giustifica la proroga dei lavori.
1. Una volta che il Comune abbia denegato la possibilità di procedere alla proroga del titolo concessorio ne deriva, come logica conseguenza, la legittimità del provvedimento con cui il Comune ha proceduto a dichiarare la intervenuta decadenza del permesso di costruire. Una volta accertata la impossibilità di accordare la chiesta proroga e quindi l’inverarsi di una colpevole inerzia nell’osservanza dei tempi di inizio e completamento dei lavori, quale presupposto di fatto e di diritto per la dichiarazione di decadenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2011, n. 5028; idem 29 gennaio 2008, n. 249). Venuto meno il titolo concessorio, viene meno, a cascata, anche la validità della richiesta relativa alla dilazione degli oneri concessori. 2. Ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 380/2001 i termini previsti dal titolo concessorio per l'esecuzione delle opere "possono essere prorogati con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso” e ancora che … “ la proroga può essere accordata con provvedimento motivato esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle particolari caratteristiche tecnico- costruttive ...”. Risulta legittimo il provvedimento con cui il Comune rifiuta di procedere alla proroga dei lavori atteso che le ragioni addotte a sostegno della richiesta di proroga appaiono eccedere l’ambito naturale descritto dal citato art. 15 per la concessione del beneficio de quo. La norma in questione presuppone infatti una condizione ben precisa, costituita dalla sopravvenienza di fatti estranei alla volontà del titolare della concessione edilizia. Quanto al motivo costituito dalla crisi congiunturale dell’edilizia, trattasi invero, di ragioni di carattere generale attinenti a considerazioni di tipo economico del tutto generiche, non aventi, per l’astrattezza delle stesse, rilevanza alcuna con l’obbligo di osservare i tempi di inizio e completamento dei lavori, sicché appare del tutto impossibile considerare la “crisi congiunturale” un motivo valido per giustificare l’inerzia. Alcuna incidenza diretta e concreta può altresì avere la pendenza tra le parti di un contenzioso in ordine alla quantificazione del contributo di costruzione, la cui determinazione, come stabilita dal Comune, peraltro, nasce ed è conosciuta in coincidenza del rilascio del titolo ad aedificandum (e non successivamente). Le circostanze relative alla difficoltà di esecuzione delle modalità di realizzazione dell’opera edilizia non vengono minimamente in rilievo dalla documentazione di causa e comunque non sono rappresentate dagli interessati e tantomeno documentate. In definitiva sul punto occorre convenire che a sostegno della chiesta proroga la parte appellante ha posto delle “problematiche” che non rispondono ai requisiti dettati dall’art. 15 citato, perché non possono farsi rientrare tra i “ fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso”.

Dalla redazione