Sent. C. Cass. pen. 06/08/2015, n. 34284 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 06/08/2015, n. 34284

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Residui di forniture di calcestruzzo - Non rientrano nella nozione di sottoprodotti - Natura di rifiuti.

Il materiale in esubero che resta dopo una fornitura di calcestruzzo, al pari dei residui derivanti dal lavaggio delle betoniere, ha natura di "rifiuto" e non di "sottoprodotto". Ai fini della qualificazione delle attività di gestione di un impianto di produzione di calcestruzzo sul materiale residuo proveniente da pregresse

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE

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RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 2/2/2015 ha ritenuto S.M., destinatario di una procura per ambiente e sicurezza della "T. s.r.l.", responsabile dei reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), art. 279, comma 2 e art. 674 cod. pen., per avere effettuato attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (CER 170101), consistite nella messa in riserva, riduzione volumetrica e separazioni in frazioni solido/liquido in assenza della prescritta autorizzazione; per aver omesso di ottemperare alle prescrizioni stabilite con provvedimento di diffida n. 671, emesso dal competente ufficio della Provincia di Perugia, realizzando in maniera incompleta l'ampliamento del sistema di irrigazione e della installazione del telo ombreggiante secondo quanto indicato nei punti a) e b) del provvedimento ed, inoltre, per avere, con le condotte descritte in precedenza, provocato l'emissione, in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Occorre considerare, per ciò che concerne il primo motivo di ricorso, quanto rilevato in fatto dal giudice del merito circa l'attività in concreto svolta dalla società "T.".

Si rileva, dalla motivazione della sentenza impugnata, che la società effettua la produzione di calcestruzzo allo stato fluido, ottenuto attraverso la miscelazione di alcuni componenti (aggregati e, cioè, inerti da cava, quali sabbia e ghiaia - suddivisi in diverse granulometrie in base al tipo di calcestruzzo da produrre e consegnare - cemento, acqua e additivi, quali anticongelanti, ritardanti di presa o acceleranti).

Il calcestruzzo così prodotto viene poi consegnato alla clientela mediante betoniere le quali, effettuata la consegna, rientrano nello stabilimento, ove quello che è definito "calcestruzzo in esubero" - composto, secondo quanto indicato dal consulente tecnico della difesa, da materiale di scarto proveniente dalla forniture e dal lavaggio delle betoniere e delle pompe - viene scaricato per essere sottoposto ad un successivo trattamento effettuato, in alternativa, con un apposito macchinario, denominato "VIBROWASH", ovvero con una pinza meccanica.

Nel primo caso, l'apparecchiatura separa acqua e cemento dagli aggregati, che poi vengono nuovamente utilizzati nel processo produttivo, mentre, nel secondo caso, il materiale viene versato dalle betoniere sul suolo e, dopo l'essiccazione conseguente all'esposizione agli agenti atmosferici, frantumato mediante la pinza. All'esito di tale operazione, parte del materiale ottenuto dalla frantumazione viene utilizzato in sostituzione degli aggregati inerti per la preparazione di quelle tipologie di calcestruzzo per le quali può prescindersi dal preciso dosaggio delle singole componenti ed il restante quantitativo avviato allo smaltimento o al recupero presso terzi, secondo le disposizioni del "deposito temporaneo".

A fronte di tale ricostruzione fattuale, il giudice del merito ha escluso la natura di sottoprodotto del suddetto materiale, ritenendo che lo stesso non fosse pronto al reimpiego nel momento in cui si originava nel corso del processo rivolto alla produzione, dovendo essere sottoposto a specifico trattamento e non essendovi certezza dell'effettivo riutilizzo, essendo la sua destinazione decisa successivamente in base alle concrete esigenze dell'azienda o alle richieste di terzi.

Alla luce di tali considerazioni, le operazioni effettuate vengono collocate tra quelle afferenti alla gestione dei rifiuti (sostanzialmente messa in riserva e recupero) che richiedono uno specifico titolo abilitativo, di cui la società non disponeva.

I fatti sopra descritti vengono, al contrario, diversamente valutati in ricors

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P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione

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