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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 15/10/2013, n. 42338
Sent. C. Cass. pen. 15/10/2013, n. 42338
Sent. C. Cass. pen. 15/10/2013, n. 42338
Residui del lavaggio delle betoniere - Fanghi di cemento - Non rientrano nella nozione di sottoprodotti (ex art. 184 bis D. Leg.vo 152/2006) - Natura di rifiuti. |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Napoli confermò la sentenza emessa il 16.4.2009 dal giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva dichiarato C.D.S. colpevole del reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 1, comma 1, lett. d), per avere trasportato rifiuti speciali (breccia e sabbione cemento) a mezzo di un autoarticolato con rimorchio, e lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 7.000,00 di multa, con la confisca del veicolo. Osservò in particolare la corte d'appello che non si trattava né di materie prime secondarie né di sottoprodot |
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MOTIVI DELLA DECISIONERitiene il Collegio che il ricorso sia infondato. Quanto al primo motivo, si ritiene che la corte d'appello abbia fatto corretta applicazione delle norme vigenti all'epoca del fatto escludendo che si trattasse di materia prima secondaria, in quanto dette norme subordinavano l'acquisizione di tale qualifica al completamento delle operazioni di recupero ed alla non necessità di ulteriori trattamenti, mentre nella specie non risultavano essere state effettuate operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero. È altresì congrua ed adeguata la motivazione con la quale è stata esclusa la qualità di sottoprodotto, non ricorrendo le condizioni previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. p), introdotto dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 20, comma 2, e vigente al momento del fatto, e precisamente perché mancavano i requisiti previsti dai numeri 3 e |
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P.Q.M.LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p |
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