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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 14/04/1993
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; Visto il decreto legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che all'art. 3 autorizza l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica e forestale nell'ambito degli ecosistemi fluviali, sull |
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Articolo 1 - Finalità e caratteristiche degli interventi di manutenzione idraulica e forestale1. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, sono finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le i |
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Articolo 2 - Tipologie degli interventi1. Le tipologie degli interventi manutentori da effettuarsi nei corsi d'acqua non regimati sono le seguenti: a) rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti; b) rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili; restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone. Per quanto è possibile, gli interventi non devono essere realizzati contemporaneamente su entrambe le sponde, in modo da facilitare la colonizzazione spontanea della sponda opposta e conservare l'ecosistema fluviale preesiste |
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Articolo 3 - Attuazione degli interventi1. Nei bacini di rilievo nazionale all'attuazione degli interventi provvedono lo Stato, le regioni e le province autonome, secondo il vigente assetto delle competenze in materia idraulica. |
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Articolo 4 - Modalità e termini per la predisposizione e la presentazione dei programmi1. I programmi di intervento, nei quali si deve tenere anche conto della situazione occupazionale del territorio per la prioritaria finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, sono redatti, su proposta dei soggetti di cui all'art. 3, ed approvati dalle autorità di bacino di rilievo nazionale per i bacini idrografici di loro competenza, dalle autorità di bacino di rilievo interregionale, ove costituite, o dalle regioni, d'intesa fra di loro, per i bacini idrograf |
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Articolo 5 - Criteri di priorità per la redazione dei programmi1. L'indicazione delle priorità degli interventi da finanziare per ciascun programma è effettuata sulla base del giudizio circa lo stato di manutenzione del tratto del corso d'acqua, e, per quanto possibile, della situazione occupazionale nell'ambito del bacino idrografico, |
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Articolo 6 - Criteri di ripartizione dei fondi1. Le somme da destinare alla esecuzione del programma straordinario di manutenzione |
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Articolo 7 - Verifica dello stato di attuazione dei programmi1. La verifica dello stato d'attuazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale di cui al presente decreto è affidata, nei bacini idrografici di rispettiva competenza, alle autorità di bacino di rilievo n |
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Allegato - Giudizio sullo stato di manutenzione del tratto del corso d'acqua oggetto dell'interventoParte di provvedimento in formato grafico |
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