Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 10/09/2015, n. 4222
1. Edilizia e immobili - Attività edilizia - Abuso edilizio - Ordine di demolizione - Necessità dell’avviso ex art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241 - Esclusione. 2. Edilizia e immobili - Attività edilizia - Abuso edilizio - Ordine di demolizione - Necessità della motivazione - Esclusione.1. L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere |
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[Premessa] |
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FATTO1. Il sig. Calise Emiddio adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Campania per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Ischia del 9 maggio 2007, n. 98, con la quale si disponeva la demolizione dei manufatti in essa indicati. Nel provvedimento le opere venivano descritte come segue. «... Nelle adiacenze del parcheggio autoveicoli del bar Calise sono state rinvenute due tettoie realizzate abusivamente con strutture portanti in ferro e coperture in lamiere grecate in plastica. La prima occupa una superficie di circa mq. 32 (mt. 5,40 x 6,40) ed è alta circa mt. 2,70, posta a protezione di un serbatoio di gasolio già collegato con le preesistenti tubazioni; in parte fuoriesce per circa mt. 1,60 dal livello di campagna, mentre per circa mt. 1,10 risulta incassato (interrata) e addossata a un preesistente muro in pietra locale. La seconda occupa una superficie di circa mq. 27,50 di cui mq. 20 (mt. 2,50 x 8,00) risulta alta circa mt. 2,20/2,10 ed i restanti mq. 7,50 alta circa 1,70. Detto manufatto-tettoia risulta addossato ad un preesistente muro sempre in pietre locali, chiuso frontalmente con pannelli in ferro (n. 4 porte scorrevoli) è utilizzato come deposito dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani della propria attività (bar-pasticceria). Le opere realizzate su detto manufatto sono state effettuate in mancanza di titolo, costituite dal rialzo della copertura con struttura in ferro già alta circa mt. 1,70 per la superficie di circa mq. 20». 2. Con la sentenza qui impugnata, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. 3. Con il ricorso in appello l’interessato ha dedotto i seguenti motivi: |
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DIRITTO5. Il provvedimento impugnato in primo grado ricorda, nel preambolo, che il territorio del Comune di Ischia è assoggettato a vincolo paesistico generico giusta D.M. 9 settembre 1952 (pubbl. nella G.U. n. 224 del 26 settembre1952 ), ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come sostituita dal D.L.vo n. 490 del 29 ottobre 1999. Di tanto è consapevole il ricorrente il quale evidenzia da un lato che le pertinenze hanno un impatto paesaggistico pressoché inesistente e, dall’altro, che in applicazione del punto 40 dell’allegato al Regolamento edilizio del Comune di Ischia, è assoggettata a S.C.I.A. la «Realizzazione di spazi pertinenziali di parcheggio pavimentato anche con copertura di tettoia aperta». Questo collegio ritiene di dover evidenziare che il punto 40 dell’allegato al richiamato Regolamento edilizio (di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 18 in data 9 luglio 2004; rettificato ed integrato con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 27 dicembre 2004; modificato con deliberazione del Commissario straordinario n. 17 del 19 settembre 2006, modificato con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 30 giugno 2009 e applicabile alla fattispecie ratione temporis), dispone che, per la realizzazione di spazi pertinenziali di parcheggio pavimentato anche con copertura di tettoia aperta, sono necessari i seguenti titoli: D.I.A.- P.C. (permesso di costruire) - A.P. (autorizzazione paesistica). È pacifico in atti che il ricorrente non ha mai chiesto, né tanto meno ottenuto, l’au |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. |
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