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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 15/07/2015
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[Premessa]IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere; Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e, in particolare, l'articolo 40 che istituisce, alle dipendenze dell'allora Ministero dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886; Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886, di integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle mineraria e delle cave, co |
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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Capo I - Finalità, ambito di applicazione e definizioni |
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Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione1. Il presente decreto stabilisce le procedure operative di attuazione del decreto de |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a. “attività di prospezione”: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; b. “attività di ricerca”: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99; c. “attività di coltivazione”: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi; d. “BUIG”: Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse, pubblicato sul sito internet del Ministero; e. “CIRM”: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministro dello sviluppo economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78; f. “concessione di coltivazione”: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, |
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Art. 3. - Attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative autorizzazioni1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumen |
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TITOLO II - MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE, PERMESSO DI RICERCA, CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE E TITOLO CONCESSORIO UNICO |
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Capo I - Istanze per il conferimento del permesso di prospezione, del permesso di ricerca, della concessione di coltivazione, del titolo concessorio unico e per la conversione in titoli concessori unici |
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Art. 4. - Istanze per il rilascio di titoli minerari1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484 e dell'art. 38, comma 5, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 R, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 R, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento dei titoli minerari di permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione e titolo concessorio unico. 2. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e i titoli concessori unici sono conferiti ai richiedenti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 25 Marzo 2015, che dispongano di capacità tecnica, economica, organizzativa ed offrano garanzie adeguate ai programmi presentati, come definite dall’art. 6. 3. Il richiedente presenta l'istanza per il rilascio del permesso di prospezione, del permesso di ricerca, della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico secondo le modalità definite al comma 6, unitamente alla documentazione tecnica relativa all'investimento di cui al comma 4 e alla documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 6. Tale documentazione viene fornita dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso di prospezione, del permesso di ricerca, della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico, ovvero all'atto della presentazione della istanza di pre-qualifica di cui all’art. 7. 4. L'istanza è corredata dal programma delle attività previste, in particolare: a. nel caso di istanza per il rilascio del permesso di prospezione sono specificati i rilievi da svolgere, i metodi e i mezzi impiegati, i temp |
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Art. 5. - Conversione in titolo concessorio unico1. Le istanze di conversione in titolo concessorio unico dei titoli o dei procedimenti per il conferimento dei titoli, presentate nei termini previsti dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, devono essere integrate, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto ministeriale 25 marzo 2015, con la documentazione indicata all'art. 4, comma 4, lettera d), entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il titolo concessorio unico o l'istanza per il conferimento del titolo concessorio unico sostituisce a tutti gli effetti il titolo o l'istanza preesistente mantenendo salvi i diritti acquisiti del titolare o del richiedente, la documentazione presentata e i procedimenti in corso nello stato in cui si trovano al momento del conferimento del titolo concessorio unico. 2. Il conferimento del titolo concessorio unico a seguito di richiesta di conversione presentata al |
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Capo II - Capacità tecnica ed economica |
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Art. 6. - Dimostrazione della capacità tecnica ed economica del richiedente1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione e i titoli concessori unici sono conferiti ai soggetti richiedenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 R, (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone), che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione Europea, e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. I richiedenti devono possedere nella Unione Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle. 2. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente fornisce: a. se il richiedente ha sede in Italia, il certificato camerale, in corso di validità, provvisto della dicitura antimafia e dell'inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato. Il certificato camerale deve includere le seguenti informazioni relative al soggetto richiedente: denominazione, ragione sociale, sede legale, capitale sociale, partita IVA e/o codice fiscale, sito internet, denominazione dell'eventuale gruppo di appartenenza, denominazione della eventuale società controllante, nome e contatti del rappresentante legale e del soggetto incaricato dei rapporti con le autorità. Qualora dette informazioni non fossero incluse nel certificato camerale, il soggetto richiedente dovrà fornirle mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui agli articoli 38, 47, 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di associazione di imprese (RTI o Consorzio), il certificato camerale è prodotto da ciascun componente l'associazione; b. se appartenente ad uno Stato membro dell'Unione o ad altro Stato, un certificato equipollente a quello indicato al punto a, completo delle suddette informazioni. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, in Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dal soggetto interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese in cui ha sede giuridica l'Ente o la Società richiedente; c. copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo, in lingua italiana; la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo originale; dall'oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. 3. Ai fini della valutazione della capacità economica, il soggetto richiedente presenta: a. copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni del soggetto richiedente (ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni), con le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori o dei sindaci sulla gestione della società; |
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Art. 7. - Pre-qualifica1. L'istanza di pre-qualifica può essere presentata dai soggetti che intendono svolgere attività di prospezione, ricerca o coltivazione in Italia in qualità di contitolare ovvero di rappresentante unico. 2. L'istanza di pre-qualifica è presentata al Ministero corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnica, economica ed organizzativa di cui al precedente art. 6. 3. Nell'istanza di pre-qualifica il proponente indica il tipo di attività, tra quelle di prospezione, di ricerca o di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, relativamente al quale intende pre-qualificarsi. Il proponente altresì specifica se l'attività indicata nella istanza di pre-qualifica si r |
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Capo III - Procedure di conferimento |
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Art. 8. - Permesso di prospezione1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il permesso di prospezione non esclusivo è accordato con decreto del Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la Regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239. 2. L'istanza, presentata con le modalità indicate all’art. 4, è pubblicata nel BUIG del mese successivo al |
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Art. 9. - Permesso di ricerca1. Il permesso di ricerca è conferito con decreto del Ministero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 484/1994, dell'art. 6, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la Regioni interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito di un procedimento unico, disciplinato dall'art. 1 commi 77 e 79 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche. 2. Il permesso di ricerca di cui al comma 1 - riferito al programma dei lavori complessivamente proposti - consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. 3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, nell'ambito del permesso di ricerca di cui al comma 1, viene rilasciata secondo le modalità in |
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Art. 10. - Concessione di coltivazione1. La concessione di coltivazione è conferita con decreto del Ministero ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 484 e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004 n. 239. La concessione di coltivazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, disciplinato dall'art. 1, commi 82 ter - 82 quinquies della legge 23 agosto 2004 n. 239 R. 2. La concessione è accordata al titolare del permesso che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, come indicato all’art. 23, in accordo a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 9 e all'art. 12, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 484. |
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Art. 11. - Titolo concessorio unico1. L'istanza di titolo concessorio unico, presentata secondo le modalità indicate all’art. 4, è pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione; per un periodo di tre mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sono accettate domande in concorrenza in accordo ai disposti di cui all'art. 4 del D.lgs. 625/96. Successivamente, decorso tale termine, viene acquisito il parere della Sezione UNMIG competente per territorio e della CIRM, integrata da un rappresentante della regione interessata per i titoli in terraferma. La selezione tra domande concorrenti è effettuata in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 625/96 entro 90 giorni dalla fine del periodo in cui sono accettate domande in concorrenza. 2. Il titolo concessorio unico è accordato dal Ministero: a. a seguito di un procedimento unico che inizia con la comunicazione dell'esito motivato della risoluzione della concorrenza e svolto nel termine di 180 giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente; b. il Ministero comunica ad ognuno degli istanti l'esito motivato della risoluzione della concorrenza indicando l'istanza prescelta per il seguito istruttorio. Entro 90 giorni da tale comunicazione o, nel caso non siano presentate istanze in concorrenza, entro 90 giorni dalla data di chiusura del periodo di concorrenza, la società richiedente presenta all'autorità competente la richiesta di valutazione ambientale preliminare. Dell'avvenuta presentazione della richiesta di valutazione ambientale preliminare è data tempestiva comunicazione al Ministero da parte della società richiedente; c. nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, l'istanza di permesso di ricerca è rigettata. Il Ministero ne dà comunicazione all'escluso e all'autorità competente per la valutazione ambientale preliminare; d. nell'ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessa |
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Art. 12. - Monitoraggi1. Gli “Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, del |
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Art. 13. - Giacimenti marginali1. Per i giacimenti marginali di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. |
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Capo IV - Disposizioni ulteriori |
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Art. 14. - Limiti di estensione delle aree per i permessi di ricerca, le concessioni e titoli concessori unici1. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o mediante il conferimento a soggetti controllanti, controllati o facenti parte dello stesso gruppo societario, più permessi di ricerca o titoli concessori unici in fase di ricerca, purché l'area complessiva non risulti superiore a 10.000 km2. |
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Art. 15. - Estensione e trasferimenti della titolarità delle istanze di permesso di ricerca e di titolo concessorio unico1. Il Ministero può autorizzare, nei termini di presentazione di istanze in concorrenza di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 R, l'estensione ad altri soggetti della titolarità di domande di un permesso di ricerca o di un titolo concessorio unico, previa verifica dei requisiti di ordine generale, dell'adeguatezza della capacità tecnica, economica ed |
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Art. 16. - Modalità di nuova attribuzione delle concessioni di coltivazione o di stoccaggio o di titolo concessorio unico in fase di coltivazione1. Ai sensi del comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, i giacimen |
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TITOLO III - ESERCIZIO DEI TITOLI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 17. - Contitolarità1. Nel caso di contitolarità del permesso o della concessione o del titolo con |
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Art. 18. - Trasferimenti della titolarità di permesso di ricerca, di titolo concessorio unico e di concessione di coltivazione1. Il trasferimento a terzi dei permessi di ricerca, dei titoli concessori unici e delle concessioni di coltivazione è soggetto all'autorizzazione del Ministero, previa valutazione dei requisiti di ordine generale, dell'adeguatezza della capacità tecnica, |
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Capo II - Attività di prospezione |
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Art. 19. - Attività di prospezione - inizio attività e obblighi1. Il titolare del permesso di prospezione, prima di dare inizio alle indagini geologiche e geofisiche, presenta il programma alla Sezione UNMIG competente, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso ed in quale periodo di tempo, anche nel caso di attività condotte in virtù dell'art. 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 R. 2. Il titolare allega documentazione relativa alle garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzat |
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Capo III - Attività di ricerca nel permesso e nel titolo concessorio unico |
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Art. 20. - Attività di ricerca - inizio attività e obblighi1. Il titolare del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico inizia le indagini geologiche e geofisiche e la perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di conferimento o di proroga del permesso o del titolo concessorio unico. I termini della perforazione possono essere differiti dal Ministero, su istanza motivata del titolare, anche in funzione dei tempi di rilascio d |
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Art. 21. - Perforazione del pozzo esplorativo1. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo previsto nel programma dei lavori del permesso di ricerca, della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è accordata, ai sensi dell'art. 1, commi 78 e 80, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche, con provvedimento della Sezione UNMIG competente, d'intesa, nel caso di perforazioni in terraferma, con la Regione interessata, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 R e sue successive modifiche, così articolato: |
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Art. 22. - Obblighi del titolare1. Al fine di ottenere la copertura dei rilievi geofisici relativa alla superficie del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico, possono essere autorizzate operazioni anche in aree ad esso adiacenti, fatto salvo il disposto di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 2. Il titolare deve consentire ai titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione o di titoli concessori unici finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione di operazioni relative a rilievi geofisici, di accedere nell'ambito dell'area del proprio titolo o di sorvolarla. |
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Art. 23. - Individuazione del giacimento1. In caso di rinvenimento di idrocarburi, il titolare ne dà immediata comunicazione al Ministero e alla Sezione UNMIG competente. |
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Art. 24. - Modalità di proroga del permesso di ricerca e della fase di ricerca del titolo concessorio unico1. L'istanza di proroga del permesso di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e della fase di ricerca del titolo concessorio unico è presentata al Ministero e alla Sezione UNMIG competente almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di vigenza. 2. Ai fini della proroga di cui all'art. 6, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 R, e per la seconda proroga della fa |
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Art. 25. - Programma unitario di lavoro1. L'istanza per l'autorizzazione a realizzare un programma unitario per attività di ricerca nell'ambito di più permessi o di più titoli concessori unici di cui all'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere presentata al Ministero e alla Sezione UNMIG competente. L'istanza deve essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici dei permessi o titoli concessori unici interessati. |
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Art. 26. - Rinuncia parziale1. Nel corso della vigenza del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico in |
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Capo IV - Attività di coltivazione nella concessione e nel titolo concessorio unico |
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Art. 27. - Attività di coltivazione1. L'istanza per il rilascio di una concessione di coltivazione di cui all’art. 4, comma 3, è presentata al Ministero, a pena di decadenza dal diritto di preferenza del richiedente titolare di un permesso di ricerca, entro 120 giorni dalla data di riconoscimento del ritrovamento da parte della Ministe |
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Art. 28. - Ampliamento dell'area1. Nel corso della vigenza della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione il titolare può chiedere l'ampliamento dell'area accord |
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Art. 29. - Rinuncia parziale1. Nel corso della vigenza della concessione di coltivazione o del titolo concessorio |
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Art. 30. - Coesistenza di più titoli1. Qualora, nell'ambito del permesso di ricerca per il quale sia stata già ril |
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Art. 31. - Proroga della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione di cui all'art. 38, comma 5 del decreto legge n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014, è presentata al Ministero ed alla Sezione UNMI |
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Art. 32. - Modalità di esercizio della concessione o del titolo unico in fase di coltivazione1. I lavori di ricerca, di sviluppo e coltivazione del campo iniziano entro il termine stabilito nel decreto di concessione e proseguono senza ingiustificate soste. La coltivazione può iniziare contemporaneamente ai lavori di sviluppo. 2. L'inizio della produzione e l'esercizio dei relativi impianti è autorizzato dalla Sezione UNMIG competente, su istanza del titolare ai sensi degli articoli 84, 85 e 93 del |
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Art. 33. - Sospensione dei lavori1. Il titolare non può sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca nell'ambito di una concessione o di una fase di coltivazione del titolo concessorio unico, né ridurre la produzione di regime della concessione salvo nei casi di provata motivazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza autorizzazione della sezione UNMIG competente, per periodi fino a 12 mesi, o del Ministero per periodi superiori. |
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Art. 34. - Obblighi del titolare1. Entro il giorno venti di ciascun mese, il titolare presenta al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente una relazione sui lavori svolti nel mese precedente e comunica i dati relativi alla produzione ottenuta. Entro il primo trimestre di ciascun anno comunica al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente per territorio i quantitativi di idrocarburi prodotti ed avviati al consumo nell'anno precedente. 2. Per le indagini geologiche e geofisiche condotte nell'ambito della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione si applica quanto disposto dall’art. 20. 3. Entro il primo trimestre di ciascun anno il titolare della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione presenta al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente, in formato cartaceo ed elettronico, una relazione annuale di aggiornamento sullo stato di ciascun titolo, sulle eventuali ulteriori conoscenze geominerarie acquisite nel corso dell'anno precedente, sulle riserve certificate e l'aggiornamento dei profili di produzione, per ciascuno dei campi ricadenti nel titolo, e sulla consistenza degli impianti e delle attrezzature esistenti a servizio del titolo al 31 dicembre dell'anno precedente. Le comunicazioni sono fornite ai sensi degli articoli 38, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Il titolare, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione, presenta preventivamente il programma al Ministero inviandone copia alla Sezione UNMIG competente. Il programma è approvato secondo le procedure, laddove compatibili, dell’art. 10, comma 3, salvo quanto disposto dal successivo comma 5. |
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Capo V - Lavori nel permesso di ricerca e nella concessione di coltivazione e nel titolo concessorio unico |
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Art. 35. - Garanzie1. Il titolare allega all'istanza relativa alle autorizzazioni per la realizzazione delle opere per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi: |
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Art. 36. - Individuazione e ubicazione dei pozzi1. Ogni pozzo in terraferma è individuato mediante un toponimo, ricadente nell'area del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico, seguito da un numero d'ordine. 2. Ogni pozzo in mare è individuato dalla sigla del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico, seguita da un numero d'ordine, nonché da un nome convenzionale. 3. Il titolare, prima di dare inizio ad ogni perforazione, presenta il programma alla Sezione UNMIG competente per l'autorizzazione, che nel caso di pozzo esplorativo segue la procedura di cui all’art. 21. 4. Il programma deve indicare la postazione del pozzo, l'obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, la tipologia dell'impianto da impiegare, il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione. 5. Le coordinate di testa pozzo e di fondo pozzo non possono essere fissate a distanza inferiore a 125 metri dal confine del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico, salvo deroghe autorizzate dalla Sezione UNMIG competente per territorio, che peraltro può imporre una distanza maggiore. |
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Art. 37. - Obblighi del titolare nella perforazione1. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione è riportato sul giornale di sonda e immediatamente comunicato alla Sezione UNMIG competente. Il rapporto giornaliero di perforazione è r |
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Art. 38. - Prove di produzione1. Le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, sono iniziate, salvo giustificati motivi, entro un mese dall'ultimazione del pozzo nell'ambito di permessi di ricerca o di titoli concessori unici in fase di ricerca ed entro due mesi dalla stessa data nell'ambito di concessioni di coltivazione o di titoli concessori unici in fase di coltivazi |
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Art. 39. - Chiusura di un pozzo e ripristino aree minerarie1. Il titolare, nel caso in cui intenda chiudere minerariamente un pozzo sterile o esaurito o comunque non utilizzabile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, richiede l'autorizzazione alla Sezione UNMIG competente precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell'area impegnata. |
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Art. 40. - Ulteriori obblighi del titolare1. Per l'installazione di impianti fissi di produzione nel mare territoriale o nelle aree demaniali, il titolare deve rivolgere istanza all'amministrazione marittima per ottenere la concessione all'occupazione e al |
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Capo VI - Determinazione e corresponsione delle aliquote del prodotto allo stato |
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Art. 41. - Corresponsione delle royalties1. Il titolare della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare. 2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi comprese quelle ottenute da concessioni o titoli concessori unici nel mare territoriale da pozzi che partono dalla terraferma, il titolare della c |
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Art. 42. - Rilevazione dell'attività giornaliera di estrazione1. Il titolare è tenuto ad installare nel centro di raccolta del titolo idonei dispositivi di misura, per permettere la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti, tali da assicurare la continuità e la fedeltà delle misurazioni, utilizzando le apparecchiature in commercio aventi le più aggiornale e precise tecniche di misurazione, anche elettroniche. 2. Nei casi di produzione di idr |
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Art. 43. - Comunicazione di dati al Ministero1. Il titolare comunica al Ministero e alla Sezione UNMIG competente, entro il giorno 20 del mese succ |
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Art. 44. - Determinazione delle aliquote1. I valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati: a. per l'olio, per ciascun titolo e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del titolare, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso tito |
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Art. 45. - Versamento delle aliquote1. Ciascun titolare per tutte le concessioni di coltivazione e per tutti i titoli concessori unici redige un prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 2 |
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Capo VII - Realizzazione e gestione dei sistemi di misura |
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Art. 46. - Indicazioni generali1. Il presente Capo disciplina le modalità di realizzazione e gestione dei sis |
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Art. 47. - Definizioni1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per: a. “sistema di misura”: il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la eventuale telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti: 1. le valvole di intercettazione ove presenti e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte |
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Art. 48. - Unità di misura1. La rilevazione delle quantità di idrocarburi liquidi prodotti è espressa in tonnellate; il calcolo di conversione da volume a peso deve essere eseguito determinando la densi |
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Art. 49. - Sistema di misura1. Per la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti sono ammessi sistemi di misura diretta o indiretta. |
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Art. 50. - Realizzazione del sistema di misura1. Ai fini della realizzazione o adeguamento del sistema di misura, il titolare presenta alla Sezione UNMIG competente un progetto del sistema di misura funzionale in rapporto sia al tipo che alla quantità di idrocarburi da misurare. 2. Il progetto deve essere corredato almeno della seguente documentazione: a. descrizione del sistema di misura, delle norme tecniche di riferimento e, per ognuno dei componenti, delle specifiche tecniche ed eventuali certificazioni metrologiche, nonché di ogni altro elemento atto ad attestare che quanto realizzato risponde alle norme tecniche di riferimento per i |
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Art. 51. - Esercizio del sistema di misura1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il titolare predispone il piano di gestione annuale del sistema di misura dando evidenza delle fasi di controllo e di esercizio da svolgere. Il piano è comunicato alla Sezione UNMIG competente. 2. Per i sistemi di misura non equipaggiati con gascromatografo, i dati relativi alla qualità del gas sono aggiornati ogni mese, sulla base di analisi eseguite da laboratorio abilitato; qualora l |
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Art. 52. - Attuazione1. I sistemi di misura e le linee di misura in servizio alla data del presente decreto devono conformarsi alle |
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Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 53.1. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati dai tit |
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Art. 54.1. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 36, 37, 38, 39, 42, |
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Art. 55.1. Il titolare della concessione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione degli stessi per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze sino al ripristino dei luoghi ed alla restit |
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Art. 56.1. I titolari debbono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della loro attivi |
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Art. 57.1. Per l'installazione, l'uso e le ulteriori destinazioni degli impianti e delle appa |
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Art. 58.1. Il presente decreto direttoriale si applica anche ai titoli minerari vigenti ed ai |
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Art. 59.1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazion |
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Allegato 11. Le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente, previste dagli art. 6 comma 11, art. 11 comma 4, lettera e), art. 19 comma 2, art. 21 comma 2 e dall'art. 35 comma 1, lettera a), sono definite con riferimento al più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in relazione all'esecuzione ed esercizio delle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione. 2. Ai fini della determinazione delle garanzie di cui al comma 1, il titolare effettua uno studio ed analisi dei rischi che tiene conto di tutti i rischi che le attività oggetto dell'istanza possono ragionevolmente causare alle persone, all'ambiente e alle cose e deve evidenziare gli interventi previsti per la mitigazione di tali rischi. 3. L'operatore, individuato il più grave incidente dallo studio ed analisi dei rischi di cui al comma 2, effettua l'analisi dei costi derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati, nel contesto in cui si esegue l'attività, considerando la risposta operativa e tutti i possibili danni alle persone, all'ambiente e alle cose. 4. L'operatore deposita lo studio ed analisi dei rischi e la relativa analisi dei costi alla sezione UNMIG competente per territorio e fornisce evidenza dell'esistenza di idonee garanzie economiche per dimostrare la propria responsabilità finanziaria per un ammontare almeno pari a quello necessario per coprire tali costi. 5. Per le autorizzazioni relative ad attività di perforazione, l'ammontare delle garanzie economiche di cui al comma 1 sono comunque non inferiori ai valori della tabella seguente: |
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Allegato 2Le fideiussioni bancarie o assicurative previste dall'art. 6 comma 6, del presente Decreto, relative ai lavori di recupero ambientale dell'area sono stabilite secondo gli importi delle tabelle seguenti: Tab. a - Chiusura mineraria
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Allegato 3 - Schema tipo di atto di fideiussione bancaria o polizza assicurativaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - Schema tipo di atto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietàParte di provvedimento in formato grafico |
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