D. Leg.vo 05/08/2015, n. 128 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 05/08/2015, n. 128

Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23.
In vigore dal 02/09/2015.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 05/08/2024, n. 108
- D. Leg.vo 30/12/2023, n. 221
- D. Min. Economia e Fin. 30/12/2016
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 156
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in p

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Titolo I - ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE
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Art. 1 - Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente

1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

2. Ai fini del comma 1 si considerano:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

3. Non s

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Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO
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Art. 2 - Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento

1. All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.»

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Titolo III - REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
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Art. 3 - Finalità e oggetto

1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra A

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Art. 4 - Requisiti

1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:

a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;

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Art. 5 - Doveri

1. Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:

a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1;

b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;

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Art. 6 - Effetti

1. L'adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo.

2. L'adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l'idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento. N8

2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l’Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un’istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di ris

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Art. 7 - Competenze e procedure

1. L'Agenzia delle entrate è competente in via esclusiva per i controlli e le attività relativi al regime di adempimento collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime. La Guardia di finanza, sulla base di specifici protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente con l’Agenzia delle entrate nell’esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. N8

1-bis. Il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;

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Art. 7-bis - Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale

N3

1. I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all’articolo 7, possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall’articolo 4, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due perio

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Titolo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
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Art. 8 - Clausola di invarianza oneri

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

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