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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 30/12/2023, n. 221
D. Leg.vo 30/12/2023, n. 221
D. Leg.vo 30/12/2023, n. 221
- D. Leg.vo 05/08/2024, n. 108
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Premessa |
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Art. 1. - Potenziamento del regime di adempimento collaborativo1. Al decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4: 1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «sistema» è aggiunta la seguente: «integrato», e le parole: «del rischio fiscale,» sono sostituite dalle seguenti: «dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente,» e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.»; 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1-bis, nonché i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma 1-bis. 1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento della certificazione.»; b) all’articolo 5: 1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «rischio fiscale», sono aggiunte le seguenti: «certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis,»; 2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera b).»; c) all’articolo 6: 1) al comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.»; 2) dopo il co |
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Art. 2. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate pr |
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Art. 3. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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