Deliberaz. G.R. Umbria 27/07/2015, n. 907 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Umbria 27/07/2015, n. 907

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 229/2015 concernete: “Approvazione delle linee guida, sostitutive del regolamento regionale di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. n. 9/2002, previste dall’art. 27, comma 7, della L.R. n. 31/2013”.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Fabio Paparelli;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA


1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di accogliere le richieste avanzate dagli operatori di telecomunicazioni, sia nazionali che locali, per uno spostamento delle scadenze indicate nella precedente D.G.R. n. 229/2015 R, nonché per fornire alcuni altri chiarimenti in merito alla presentazione di modelli di censimento di impianti e postazioni;

3) di determinare come segue

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Documento istruttorio

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 229/2015 concernete: “Approvazione delle linee guida, sostitutive del regolamento regionale di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. n. 9/2002, previste dall’art. 27, comma 7, della L.R. n. 31/2013”.

Vista la precedente deliberazione n. 229 del 2 marzo 2015, pubblicata nel S.O. n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 18 dell’1 aprile 2015, con la quale sono state approvate le linee guida in oggetto e ne è stata disposta la pubblicazione e, in particolare, la Parte I del citato atto n. 229/2015, concernente i criteri per la presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo;

Viste le numerose segnalazioni inviate dagli operatori di telecomunicazione, sia nazionali che locali, attraverso le quali, facendo conoscere le difficoltà incontrate nella predisposizione della documentazione necessaria al censimento delle postazioni e degli impianti di telecomunicazione esistenti, si richiede uno spostamento delle scadenze temporali previste nel citato atto n. 229/2015;

Considerato che gli operatori di telecomunicazione, singolarmente o sotto l’egida delle federazioni di categoria del settore radiotelevisivo, hanno anche segnalato alcune oggettive difficoltà riscontrate nell’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi, evidenziando quindi la necessità di avere degli altri chiarimenti circa la compilazione della modulistica e l’elaborazione degli allegati da produrre;

Riconosciute fondate le richieste suddette poiché la stima sulle scadenze procedimentali è risultata troppo ravvicinata per poter consentire una corretta ed esauriente predisposizione della documentazione richiesta;

Preso atto che la cronologia degli adempimenti di prima applicazione, indicata al punto 1.7 della Parte I del citato atto n. 229/2015 “Criteri per la presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo”, che pone a carico degli operatori di telecomunicazione (OT) la trasmissione della documentazione necessaria al censimento degli impianti e delle postazioni entro 3 mesi dalla pubblicazione della deliberazione nel BUR, si è rivelata troppo stringente rispetto alla vastità ed alla complessità delle casistiche rilevabili nella realtà delle varie situazioni impiantistiche;

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire che la scadenza indicata nel citato atto n. 229/2015 al punto 1.2, fase A (3 mesi dalla pubblicazione della deliberazione nel BUR), sia prolungata per un periodo pari a mesi 4 (quattro), onde per cui la nuova scadenza fissata è il 1° novembre 2015;

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