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Sent. TAR. Lazio Latina 16/03/2015, n. 252

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Edilizia e immobili - Attività edilizia - Abuso edilizio - Ordine di demolizione - Necessità della motivazione - Esclusione

Per i provvedimenti di ingiunzione di demolizione di opere edilizie non è necessaria una specifica motivazione, in aggiunta alla descrizione dell’abuso commesso ed alla sua identificazione o

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SENTENZA


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FATTO

Con il ricorso originario in epigrafe la Reti Televisive Italiane (R.T.I.) S.p.A. impugna, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare:

- l’ordinanza del Comune di Gaeta n. 46 del 24 febbraio 2009, recante ingiunzione di demolizione delle opere ivi elencate (basamento in calcestruzzo armato; camminamento nel medesimo materiale; container con caratteristiche di permanenza; traliccio in ferro con altezza di circa mt. 8,00, ancorato al basamento; recinzione del sito con paletti in ferro e rete metallica) e di ripristino dello stato dei luoghi;

- l’art. 10, punto 5, delle N.T.A. del Piano di assetto del Parco Regionale di Monte Orlando, nella parte in cui prevede la demolizione dei casotti e delle relative antenne di radio e telecomunicazioni nell’area parco;

La società ricorrente propone, altresì, domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto degli atti impugnati;

Nel ricorso introduttivo la società ha esposto, in punto di fatto:

- di essere titolare di una concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale e di trasmettere il relativo segnale televisivo dalla località Monte Orlando, in Gaeta;

- che la trasmissione dei predetti segnali avviene, almeno dal 1984, utilizzando l’antenna agganciata all’impianto ripetitore esistente nella citata località, realizzato, sulla base di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Gaeta con nota prot. n. 16847 del 27 luglio 1984, dalla Gari TV S.r.l. e poi da questa trasferito alla GTV Audiovisivi S.r.l.;

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DIRITTO

Forma oggetto del ricorso introduttivo, con gli atti presupposti e connessi sopra riferiti, l’ordinanza del Comune di Gaeta contenente ingiunzione di rimozione delle opere (impianto ripetitore, antenna e relative pertinenze) ivi ubicate per la trasmissione del segnale televisivo da parte della ricorrente, quale concessionaria del relativo servizio. Con i motivi aggiunti è poi impugnato il parere negativo della C.E.C. sull’istanza di sanatoria ex art. 13 della l. n. 47/1985 presentata per le medesime opere, comportante arresto procedimentale del suddetto procedimento di sanatoria.

In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso agli altri Enti interessati (Ente Parco Regionale “Riviera di Ulisse”, Regione Lazio; Agenzia del Demanio), formulata dalla difesa del Comune di Gaeta.

L’eccezione non può essere condivisa.

Ed invero, nella fattispecie in esame non è rinvenibile alcuna incompletezza del contraddittorio per l’omessa notifica del ricorso de quo atteso che – come afferma lo stesso Comune in altra parte delle sue difese e come si spiegherà in dettaglio più oltre – l’ordinanza di demolizione gravata costituisce espressione del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia ex art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001: potere che, indubbiamente, fa capo al Comune di Gaeta per quanto concerne l’attività esplicata nel territorio del predetto Comune.

Venendo al merito, ritiene il Collegio che il ricorso originario sia infondato ed inammissibile, per le ragioni di seguito precisate. Analogamente, i motivi aggiunti sono tardivi e comunque infondati, nei termini che di seguito si andranno ad esporre. Per conseguenza, è infondata e da respingere, altresì, la domanda di risarcimento dei danni.

Il Collegio ritiene di dover far precedere la trattazione della causa dal richiamo ai seguenti principi, elaborati dalla giurisprudenza più recente, anche della Sezione:

a) la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 13 della l. n. 47/1985 ed ora ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce ammissione del carattere abusivo delle opere realizzate e della necessità che queste fossero assistite da apposito permesso di costruire (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 20 dicembre 2013, n. 997; id., 30 luglio 2008, n. 991);

b) non è configurabile un legittimo affidamento del privato, meritevole almeno di essere ponderato, alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 12 dicembre 2013, n. 964; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 giugno 2013, n. 659), tenuto anche conto della natura permanente dell’illecito edilizio e dell’imprescrittibilità del potere sanzionatorio – repressivo degli abusi edilizi previsto dal d.P.R. n. 380/2001. Ed invero, nell’ipotesi dell’ordine di demolizione dell’abuso edilizio, non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di mero fatto (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4381; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 11 dicembre 2014, n. 1056);

c) nei procedimenti preordinati all’adozione di ordinanze di demolizione di opere edili abusive non trova applicazione l’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’iter procedimentale, attesa la natura vincolata del potere repressivo esercitato, che rende di per sé inconfigurabile qualsivoglia apporto partecipativo del privato (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4279; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 18 dicembre 2013, n. 980);

d) è priva di fondamento la pretesa del privato ad un’attenta valutazi

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte respinge e nella r

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