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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 19/03/2015, n. 1515
Sent. C. Stato 19/03/2015, n. 1515
Urbanistica - Parcheggi interrati - Vincoli.Anche il parcheggio interrato, da realizzare ai sensi dell'art. 9 della L. n. 122/1989, in quanto struttura servente all'uso abitativo e, comunque, posta nell&# |
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SENTENZA |
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FATTOCon la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna – Sede di Parma – ha respinto il ricorso proposto dalla odierna parte appellante Valeria Camorani, volto ad ottenere l'annullamento del diniego della richiesta di permesso di costruire presentata in data 12 marzo 2012 e, occorrendo in parte qua, del RUE adottato dal Comune di Casina con atto consiliare n. 34 del 28 marzo 2011. La originaria ricorrente aveva esposto di avere presentato, in data 12 marzo 2012, istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una autorimessa interrata al servizio della propria abitazione, in località Cortrogno Faieto in Comune di Casina e che il Comune odierno appellato, con nota del 24 marzo 2012, aveva chiesto documentazione integrativa (richiesta ottemperata il 21 aprile successivo). In data 31 maggio 2012 il Comune aveva emesso preavviso di diniego (cui essa non aveva presentato osservazioni), “in quanto le opere progettate sono in contrasto con l’art. 110 del RUE adottato con deliberazione CC n. 34 del 28.03.2011”. Avverso il definitivo diniego adottato con identica motivazione in data 6 luglio 2012 l’appellante era insorta, articolando quattro censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Il primo giudice, con ordinanza n. 230 del 5 luglio 2013, ha disposto l’acquisizione, a fini istruttori, di una relazione illustrativa da parte del Comune (depositata il 21 ottobre 2013); il 7 novembre 2013, con motivi aggiunti, la odierna appellante ha impugnato per illegittimità derivata la delibera consiliare n. 36 del 28 agosto 2013 con cui il Comune di Casina aveva definitivamente approvato il RUE adottato il 28 marzo 2011. Il Tar ha quindi partitamente scrutinato le censure, respingendole. In particolare, ha escluso la fondatezza della prima censura (con la quale si era prospettato che, alla data del 6 luglio 2012, di adozione dell’impugnato diniego, si era formato il silenzio assenso), ritenendo che, dalla data di presentazione delle integrazioni richieste, 21 aprile 2012, decorrevano i 60 giorni liberi per istruire la pratica oltre agli ulteriori 15 giorni per provvedere. E pertanto, trattandosi di giorni liberi, il termine |
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DIRITTO1. L’appello è infondato e va respinto. 2. Il primo motivo, incentrato sull’asserita formazione del silenzio-assenso è destituito di fondamento: la L.R. dell’Emilia Romagna 25-11-2002 n. 31, ratione temporis applicabile alla fattispecie, così prevede all’art. 13: “1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello unico per l'edilizia, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti dal R.U.E. 2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'art. 481 del Codice penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al R.U.E., alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita. 3. Il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine di cui al comma 4, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. 4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle Amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento. Il responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della commissione di cui all'art. 3, nei casi in cui è richiesto, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di sessanta giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione. 5. Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da parte di altre Amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi. 6. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della Commissione di cui all'art. 3, per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente può convocare l'interessato per un'audizione. 7. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata. 8. Il permesso di costruire è rilasciato o negato dal responsabile dello Sportello unico per l'edilizia entro quindici giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento ovvero dalla conclusione della conferenza di servizi, di cui al comma 5, e deve essere notificato all'interessato. Dell'avvenuto rilascio è data notizia sull'Albo pretorio. Gli estremi del permesso sono contenuti nel cartello esposto presso il cantiere. 9. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono raddoppiati per i comuni con più di 100 mila abitanti nonché per progetti particolarmente complessi indicati dal R.U.E. 10. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta. |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronuncia |
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