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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Campania Salerno 23/03/2015, n. 633
Sent. TAR. Campania Salerno 23/03/2015, n. 633
Urbanistica - Pianificazione territoriale e urbanistica - Piani e convenzioni di lottizzazione - Lotto intercluso.Il rilascio di un permesso di costruire, in zona già edificata ed adeguatamente urbanizzata, non può essere subordinato alla presentazione di un piano di lottizzazion |
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha p |
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FATTOIl ricorrente, proprietario esclusivo di un appezzamento di terreno, di circa 900 mq., sito all’angolo tra via delle Fate e via Olimpia, del Comune di Agropoli – Località San Marco, distinto in catasto al foglio 11, p.lle n. 296 e 309, ricompreso in zona C4 del vigente Piano di Fabbricazione Comunale, premesso che lo stesso terreno era “ubicato in un’area completamente edificata e urbanizzata, caratterizzata dalla presenza di servizi, viabilità ed illuminazione pubbliche, nonché di numerose villette (della medesima tipologia di quella, a realizzarsi dal ricorrente)”, nonché “pressoché intercluso”, in quanto “per tre lati è delimitato da strade pubbliche e, per il quarto, confinante con una civile abitazione”, rappresentava che in data 14.09.2012 aveva prodotto istanza di permesso di costruire (prot. n. 24320), finalizzata alla realizzazione di una villetta a schiera, a un unico piano, “perfettamente compatibile con le prescrizioni urbanistiche dettate per l’area”, unitamente a tutti i prescritti elaborati e allegati; che l’Amministrazione, con nota prot. n. 25155 del 25.09.2012, aveva confermato la ricezione dell’istanza, dando espressamente atto che la relativa documentazione era completa; che, poiché l’area “è (rectius, era) ricompresa tra le aree a rischio idraulico R4 nel vigente Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale del Bacino Idrografico del Fiume Sele (aree, cioè, nelle quali non sono ammessi interventi edili |
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DIRITTOIl ricorso non è fondato. Preliminarmente, va dato atto della giustificazione dell’impugnato diniego di p. di c., quale si ricava dal coordinamento tra il provvedimento definitivo e le ragioni, espresse nel preavviso, ex art. 10 bis l. 241/90 (rimaste orfane, in fase procedimentale, di controdeduzioni), cui il medesimo provvedimento ha ancorato, “per relationem”, il respingimento della richiesta di parte ricorrente. Essa è consistita, in particolare, nelle seguenti affermazioni: “Diversamente da quanto indicato nella richiesta, ai sensi del Programma di Fabbricazione di questo Comune, l’edificazione, anche nelle zone C, è assoggettata alla predisposizione di un piano di lottizzazione di cui all’art. 8 della L. n. 765/1967, all’interno del quale dovranno essere localizzate e vincolate le aree per la costituzione degli standard di cui al D. M. n. 1444/1968. A nulla vale il fatto che l’area in questione sia già parzialmente edificata, anzi proprio l’ulteriore edificazione la espone al rischio di compromissione definitiva dei valori urbanistici, nelle quali la pianificazione attuativa (piano di lottizzazione) può ancora conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto”. S’osserva che l’esame della disciplina urbanistica, costituente la normativa della zona “C4” del P. di F., vigente nel Comune di Agropoli, conferma, per l’appunto, la necessità di un “piano di lottizzazione convenzionato”. La motivazione, a sostegno del diniego, è, quindi, formalmente corretta. Occorre, peraltro, verificare se la stessa sia anche sostanzialmente corretta, essendosi contestato (nella prima censura) da parte del ricorrente, che la situazione di diffusa edificazione dell’area, la presenza di opere d’urbanizzazione (servizi, viabilità e illuminazione pubbliche) e la natura di lotto intercluso, propria del terreno di sua proprietà, avrebbero reso, di fatto, irrilevante e priva d’utilità l’adozione del piano urbanistico attuativo e avrebbero quindi giustificato il rilascio, in via diretta, del titolo abilitativo richiesto. Orbene |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) definitivamen |
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