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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 31/03/2015, n. 1657
Sent. C. Stato 31/03/2015, n. 1657
Urbanistica - Pianificazione territoriale e urbanistica - Termine di impugnazione - Decorrenza - Individuazione.Per l'impugnazione degli strumenti di pianificazione urbanistica i |
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SENTENZA |
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FATTOLa signora Rosanna Acquaviva e altri privati hanno impugnato - insieme con gli atti presupposti e connessi - i provvedimenti con cui, previa occupazione d’urgenza, la Regione Puglia ha disposto l’espropriazione/asservimento di aree di loro proprietà nella campagna di Latiano in favore di Enel Green Power s.p.a. per la realizzazione di una stazione elettrica collegata a un impianto eolico posto nel territorio di San Vito dei Normanni. Con sentenza 30 giugno 2014, n. 1610, il T.A.R. per la Puglia – Lecce, sez. III, ha respinto il ricorso. Contro la sentenza i privati soccombenti hanno interposto appello. In primo luogo, gli appellanti riportano i motivi del ricorso di primo grado e i successivi motivi aggiunti (violazione di legge sotto svariati profili, incompetenza, eccesso di potere), che successivamente affermano di voler richiamare espressamente a norma dell’art. 101, comma 2, c.p.a. 1. Con riguardo alla decisione impugnata, i privati esaminano poi l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, formulata da Enel Green Power in primo grado, dalla quale il T.A.R. ha ritenuto di poter prescindere. La società appellata ha sostenuto che il termine per impugnare decorresse dalla pubblicazione sul B.U.R.P. dell’autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (determinazione regionale n. 23 del 27 marzo 2012) e della determina di esclusione dalla V.I.A. (n. 64 del 31 gennaio 2008), non occorrendo la notifica individuale per i proprietari delle aree espropriate. Da ciò dunque l’affermata intempestività del ricorso, notificato solo in data 7/16 gennaio 2013. Questa tesi contrasterebbe con l’obbligo di comunicazione individuale ai destinatari del provvedimento posto in via generale, in tema di espropri, dall’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (c.d. testo unico dell’espropriazione pubblica), restando irrilevante la conosce |
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DIRITTO1. In via preliminare, occorre prendere in esame l’eccezione di tardività opposta dagli appellanti in ordine alla riproposizione in questo giudizio di appello, da parte di Enel Green Power, dell’eccezione di tardività del ricorso introduttivo. In effetti, a norma dell’art. 101, comma 2, c.p.a., “si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state riproposte espressamente nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio”. Questo sembra essere il caso di specie. Il T.A.R. ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività del ricorso; l’appello è stato notificato a Enel Green Power il 13 ottobre 2014; la società si è costituita in giudizio con atto depositato il successivo 29 ottobre, ma ha riproposto l’eccezione solo con la memoria depositata il 9 gennaio 2015. Tale eccezione, dunque, parrebbe riproposta fuori termine. Senonché, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha ritenuto che “da un lato, che ai sensi dell'art. 35, cod. proc. amm. la tardività della notifica e del deposito del ricorso è questione rilevabile d'ufficio, e, dall'altro lato, che la tardività del ricorso di primo grado è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello, atteso che il citato art. 35 non pone limitazioni al rilievo d'ufficio in grado di appello (a differenza di quanto dispongono gli artt. 9 e 15 cod. proc. amm. rispettivamente per la questione di giurisdizione e per la questione di competenza). Il che ben si comprende sul piano logico e sistematico, perché l'erronea scelta del giudice (per ragioni di giurisdizione o competenza) è un vizio relativo, atteso che, a monte, esiste un giudice avente giurisdizione e/o competenza, sicché il vizio è emendabile, la tardività del ricorso è un vizio assoluto, atteso che decorso il termine legale ultimo, nessun giudice può occuparsi del ricorso, sicché il vizio non è emendabile ed è rilevabile d'ufficio anche in grado di appello” (sentenza 9 agosto 2012, n. 32, par. 10). Il principio di diritto ora riferito è stato enunciato con portata generale, anche se a partire da una controversia in cui veniv |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in |
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