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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 19/10/2012, n. 18052
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'USO) - Innovazioni ex art. 1120 cod. civ. - Nozione - Modificazioni ex art. 1102 cod. civ. - Differenza - Regime.
In tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all'art. 1120 cod. civ. non corrispondono
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOMaria Ercolano, proprietaria di parte di un locale seminterrato facente parte di un fabbricato sito in Sant'Agnello, viale dei Pini, 12, destinato a garage e posto ad una quota inferiore a quella dello spazio antistante annesso all'appartamento di proprietà di un altro condomino, Luigi Cacace, conveniva in giudizio quest'ultimo, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendone la condanna a ripristinare lo stato dei luoghi con |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1. - Col primo motivo è dedotta l'omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto controverso e decisivo costituito dall'interpretazione dell'art. 4 del regolamento condominiale. Sostiene parte ricorrente che è tutt'altro che evidente, come invece ritenuto dalla Corte territoriale con affermazione apodittica, che l'art. 4 del regolamento condominiale miri a tutelare il valore estetico del fabbricato e che, quindi, vieti soltanto le modifiche che ne producano l'alterazione, secondo un criterio opinabile e di tipo qualitativo. Diversamente, la norma regolamentare è chiara nell'escludere, ai lini della sua applicazione, la rilevanza del nocumento al decoro dell'edificio, come si desume dalla rubrica e dal testo, che parlano soltanto di modifiche, e dal confronto, per differenziazione, con l'omologa previsione dell'art. 1120 c.c., che espressamente vieta le innovazioni che alterino il decoro architettonico del fabbricato. 2. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1367 c.c.. La Corte d'appello, si sostiene, ha trascurato la volontà delle parti palesata dal senso letterale della citata norma del regolamento di condominio, interpretandola come una pleonastica, e quindi sostanzialmente inefficace, ripetizione della disciplina legale suppletiva di cui all'art. 1120 c.c.. |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui |
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