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Circ. Ass.R. Sicilia 03/02/1992, n. 1

Direttive in ordine all'applicazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
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TESTO DEL DOCUMENTO



La legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 R, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 4 maggio 1991, n. 22 ed entrata in vigore il 19 maggio 1991, oltre a prorogare i termini per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, l'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali ex legge regionale n. 38 del 1973 ed i vincoli biennali sulle aree da destinare a riserva naturale ex legge regionale n. 14 del 1988, contiene altresì una serie di norme innovative in materia urbanistica, sulle quali si ritiene necessario impartire direttive per una corretta e puntuale applicazione delle stesse.


1) Programmi pluriennali di attuazione

Com'è noto, l'art. 28 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ha posto l'obbligo, per i comuni aventi popolazione superiore a 10 mila abitanti, di provvedere alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione dei propri strumenti urbanistici generali.

L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159 ha prorogato i termini di tempo variamente fissati dal citato art. 28 per le tre fasce di comuni individuate in base alla popolazione.

L'art. 33, comma 1°, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, ha prorogato ad un'unica data, il 31 dicembre 1989, i termini per la formazione di detti programmi da parte dei comuni obbligati per legge a dotarsi degli stessi.

L'art. 1 della legge regionale n. 15 del 1991, che si commenta, ha ulteriormente prorogato, alla data del 31 dicembre 1994, l'obbligo per i comuni anzidetti di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.


2) Proroga vincoli ex legge regionale n. 38 del 1973 e ex legge regionale n. 98 del 1981

Il 1° e 2° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 15 del 1991 ha prorogato alla data del 31 dicembre 1992 l'efficacia dei vincoli previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, contenuti negli strumenti urbanistici generali e decaduti per decorrenza dei termini. La proroga è estesa anche agli strumenti urbanistici generali i cui vincoli andranno a scadere entro il 31 dicembre 1992.

Al riguardo, si evidenzia che, entro il termine precedentemente indicato, i comuni possono procedere all'approvazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione, in attuazione delle previsioni di detti piani generali.

Il 4° comma dell'art. 2 in argomento proroga di un ulteriore biennio i vincoli, anche se già scaduti, apposti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 su aree da destinare a riserva naturale.

In dette aree si applicano le disposizioni di cui al 9° comma dell'art. 23 della stessa legge regionale n. 14 del 1988.


3) Prescrizioni ex art. 15, comma 1°, legge regionale 12 giugno 1976, n. 78

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 15 del 1991 prescrive che le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1°, lettere a), d) ed e) della legge regionale n. 78 del 1976 prevalgono sulle previsioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

Tali disposizioni, si ricorda, attengono ad un vincolo di arretramento dai boschi e dalle fasce forestali e dai parchi archeologici (fissato in 200 metri) e ad un vincolo di arretramento delle costruzioni dalla battigia dei laghi (fissato in 100 metri) e dalla battigia del mare (fissato in 150 metri). In queste due ultime fasce di rispetto sono consentite, rispettivamente, le opere destinate alla regolazione del flusso delle acque e le opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, oltrecché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati. Relativamente alla fascia di rispetto della battigia del mare, l'art. 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, elenca il tipo di opere per le quali possono essere concesse deroghe da parte del Presidente della Regione, con la procedura descritta dall'art. 16 della citata legge regionale n. 78 del 1976.

La disposizione ex art. 2 sopra richiamata, si applica a prescindere dalla presenza o meno di strumenti urbanistici generali; essa è quindi diretta a regolamentare l'attività edificatoria che comunque si svolge nelle parti del territorio comunale normale dalle prescrizioni dettate dall'art. 15 della citata legge regionale n. 78 del 1976.

Appare opportuno precisare che le prescrizioni ex art. 15 debbono essere applicate in via generalizzata a tutti gli strumenti urbanistici generali ed anche nei confronti dei territori comunali che ne siano ancora privi e dotati del solo regolamento edilizio; pertanto, viene meno l'applicazione della norma transitoria ex art. 18 della stessa legge regionale n. 78 del 1976.

Per i comuni che ancora non risultano dotati di strumenti urbanistici generali adeguati al D.M. 2 aprile 1968, si ritiene possano essere escluse dalla applicazione delle prescrizioni ex art. 15 anzidette, le parti del territorio comunale delimitate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 865 del 1971. Necessita in ultimo precisare che gli eventuali piani particolareggiati o piani di lottizzazione, approvati in attuazione di strumenti urbanistici generali non adeguati alla legge regionale n. 78 del 1976, dovranno essere adeguati anch'essi alle prescrizioni della medesima legge, dovendosi prevedere l'arretramento delle costruzioni nei limiti fissati dall'art. 15 più volte citato. Sono fatte salve soltanto le concessioni edilizie i cui lavori siano stati iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1991 e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio, ai sensi dell'art. 31, comma 11°, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.


4) Formazione del piano regolatore generale

I commi 1°, 2°, 3° e 5° dell'art. 3 della legge regionale n. 15 del 1991 contengono disposizioni che fissano i termini di tempo entro i quali i comuni sono obbligati alla formazione od alla revisione dei piani regolatori generali. Alcune disposizioni debbono considerarsi a regime in quanto attengono ad adempimenti che i comuni, già dotati di P.R.G., i cui vincoli ex art. 1 della legge regionale n. 38 del 1973 andranno a scadere dopo il 31 dicembre 1992 o che, essendone privi, si doteranno di detto strumento urbanistico generale, sono tenuti ad adottare prima della scadenza dei termini di efficacia di detti vincoli. Altre disposizioni riguardano invece esclusivamente i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di altro piano generale (piani urbanistici comprensoriali o programmi di fabbricazione), i cui vincoli siano divenuti inefficaci (seppur adesso prorogati con l'art. 2 della legge regionale n. 15 del 1991) o lo diverranno entro il 31 dicembre 1992.

Il 1° comma dell'art. 3 sopra citato ribadisce l'obbligo per tutti i comuni dell'Isola, già dotati

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